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Ordinanza 1121/1988 ECLI:IT:COST:1988:1121 Generato dall'IA

Ordinanza 1121/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 1121/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Annunziata di Napoli, la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 1121/1988 · Corte costituzionale: Annunziata di Napoli, la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il

Parole chiave

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ospedale pubblico cantonale proroga della curatela restrizione di diritto pubblico della proprietà corporazione di diritto pubblico proroga della misura terapeutica ampliamento dell'espropriazione

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
immobili urbani), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 1,

della legge 23 maggio 1950, n. 253 (Disposizioni per le locazioni e

sublocazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il

primo aprile 1987 dalla Corte di cassazione sui ricorsi riuniti

proposti da Cantone Carmine ed altri contro l'Ente Ospedaliero della

S.S. Annunziata di Napoli, iscritta al n. 352 del registro ordinanze

1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31,

prima serie speciale dell'anno 1988.

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che, nel procedimento relativo ai ricorsi proposti da

Cantone Carmine ed altri contro l'Ente Ospedaliero della S.S.

Annunziata di Napoli, la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il

1° aprile 1987, ha riproposto, a seguito di restituzione degli atti,

disposta dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 313 del 1986,

questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3

Cost., dell'art. 4, n. 1, della legge 23 maggio 1950, n. 253

(Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani),

nella parte in cui non prevede, in favore delle persone giuridiche

pubbliche, che non esercitino una attività assimilabile a quelle da

esso considerate (di natura professionale, artigianale o

commerciale), il diritto di far cessare la proroga legale della

locazione di immobili non adibiti ad uso di abitazione.

che, ad avviso del giudice a quo, la questione è rilevante,

dovendosi applicare alla controversia in oggetto, ai sensi dell'art.

82 della legge 27 luglio 1978, n. 392, la norma denunciata, e che

tale ultima norma sembra contrastare con il princìpio di

uguaglianza, in quanto, pur essendo applicabile, ai fini della

cessazione della proroga legale, agli enti pubblici economici, non

estende il trattamento da essa previsto (per professionisti,

artigiani e commercianti) agli altri enti pubblici che intendano far

cessare la proroga della locazione di immobili destinati ad uso non

abitativo per la necessità di esercitarvi attività connesse alle

proprie funzioni.

Considerato che l'art. 4, comma primo, n. 1, della legge n. 253

del 1950, applicabile nella specie, consente al locatore di far

cessare la proroga legale della locazione di immobili adibiti ad uso

non abitativo, quando dimostri l'urgente ed improrogabile necessità

di esercitare nell'immobile la propria normale attività di

professionista, di artigiano o di commerciante, in tal modo

risolvendo a favore del locatore un conflitto fra interessi omologhi,

cioè entrambi connessi all'esercizio di attività

economico-produttive;

che, in tale quadro, non appare lesiva del princìpio di

uguaglianza l'omessa considerazione delle esigenze dei locatori siano

essi persone fisiche o persone giuridiche, private o pubbliche -

connesse all'esercizio di attività diverse da quelle

economico-produttive, quali sono le attività tendenti al

conseguimento delle finalità istituzionali degli enti pubblici non

economici, alle quali si riferisce il giudice a quo;

che, d'altra parte, la legge n. 253 del 1950, all'art. 4, comma

primo, n. 2 (ma vedi anche l'art. 6, comma quarto), si fa carico

delle esigenze degli enti pubblici non economici, riservando ad essi

un trattamento nel complesso non deteriore;

che, infatti, la suindicata disposizione, se pone a carico

dell'ente locatore, ai fini della cessazione della proroga legale,

l'onere dell'offerta al conduttore di altro immobile, lo esonera

tuttavia dalla dimostrazione della necessità, attribuendo rilevanza

alla mera volontà di disporre dell'immobile per l'esercizio delle

proprie funzioni;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, comma primo, n. 1, della legge 23 maggio

1950, n. 253 (Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di

immobili urbani), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla

Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI