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Ordinanza 1120/1988 ECLI:IT:COST:1988:1120 Generato dall'IA

Constitutional Court dismisses challenges to teacher recruitment laws due to subsequent legislative changes resolving the issues.

Numero d'incarto Ordinanza 1120/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Constitutional Court ordered the return of files to the Administrative Regional Tribunal for Lazio after rejecting constitutional challenges to the 1982 teacher recruitment law. Plaintiffs argued that specific articles violated constitutional principles regarding equality and public service, drawing parallels to a prior invalidation of similar provisions. The Court decided to dismiss the case because intervening laws enacted in May and October 1988 had already resolved the recruitment disputes and transformed provincial lists into national ones, rendering the original constitutional questions moot.

Regesto Legislator

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Legge 20 maggio 1982, n. 270; Artt. 3, 51 e 97 della Costituzione: When subsequent legislation resolves the substantive issues raised by constitutional challenges, the Court orders the return of the case to the lower court for a new examination of the questions' relevance.

Parole chiave

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constitutional review teacher recruitment subsequent legislation mootness return of files administrative tribunal public service sindacato dei funzionari

Disposizioni normative citate

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Legge 20 maggio 1982, n. 270
primo comma, e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270 ("Revisione
Decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140
emanato il decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito in legge 4
Legge 4 luglio 1988, n. 246
Decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323
entrato in vigore il decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito
Legge 6 ottobre 1988, n. 426
in legge 6 ottobre 1988, n. 426, che (art.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 249 del 25 novembre 1986
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

Nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 30, 34, 49,

primo comma, e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270 ("Revisione

della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola

materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli

organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di

precariato e sistemazione del personale precario esistente"),

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 ottobre 1987 dal Tribunale

amministrativo regionale per il Lazio sui ricorsi riuniti proposti da

Rasciale Maria Rosa ed altri contro il Ministero della pubblica

istruzione ed altri, iscritta al n. 267 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima

Serie speciale, dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 19 ottobre 1987 dal Tribunale

amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Romano

Salvatore ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione ed

altri, iscritta al n. 268 del registro ordinanze 1988 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima Serie

speciale, dell'anno 1988;

3) ordinanza emessa il 19 ottobre 1987 dal Tribunale

amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Ughetti

Teresa ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione ed

altri, iscritta al n. 269 del registro ordinanze 1988 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima Serie

speciale, dell'anno 1988.

Visti gli atti di costituzione di Rasciale Maria Rosa, Romano

Salvatore, Ughetti Teresa ed altri;

Udito nell'udienza pubblica del 29 novembre 1988 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Udito l'avvocato Ernani d'Agostino per Rasciale Maria Rosa, Romano

Salvatore, Ughetti Teresa ed altri.

Ritenuto che nel corso di alcuni procedimenti per l'annullamento

di decreti ed ordinanze ministeriali disciplinanti l'immissione in

ruolo del personale, il Tribunale amministrativo regionale per il

Lazio, con tre ordinanze di analogo contenuto, tutte emesse in data

19 ottobre 1987, ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 51 e 97

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli

artt. 30, 34, 49, primo comma, e 57 della legge 20 maggio 1982, n.

270;

che il giudice a quo trae spunto dalla sentenza n. 249 del 25

novembre 1986 con la quale questa Corte ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale degli artt. 35, quarto comma, 37 e 57

della citata legge n. 270 del 1982, osservando in proposito come tali

norme fossero del tutto simili a quelle impugnate, pur riguardando

una diversa categoria di insegnanti;

che nei giudizi dinanzi a questa Corte si sono costituite alcune

parti private insistendo per la declaratoria d'illegittimità

costituzionale, anche con memoria depositata nell'imminenza

dell'udienza.

Considerato che, trattandosi di questioni analoghe, i giudizi

possono essere riuniti;

che successivamente alle ordinanze di rimessione è stato

emanato il decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito in legge 4

luglio 1988, n. 246, che ha previsto l'immissione in ruolo del

personale scolastico di cui ai giudizi a quibus, ed è altresì

entrato in vigore il decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito

in legge 6 ottobre 1988, n. 426, che (art. 8 bis) ha trasformato in

nazionali le graduatorie provinciali già previste dall'art. 17 del

citato decreto-legge n. 140 del 1988;

che, pertanto, è opportuno che il giudice a quo proceda ad un

nuovo esame della rilevanza delle questioni alla stregua della

sopravvenuta normativa.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale

amministrativo regionale per il Lazio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI