Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 1119/1988 ECLI:IT:COST:1988:1119 Generato dall'IA

Constitutional question dismissed because unconverted decree lacks legislative force despite subsequent validation law.

Numero d'incarto Ordinanza 1119/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 2 of an unconverted decree-law inadmissible. The State argued the unconverted decree was void ab initio, while the landlord contended a subsequent law revived its effects. The Court ruled that a validation law does not equate to a conversion law, leaving the original decree without legislative force.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 77, comma 3 Cost.; Art. 26, comma 2 l. 87/1953: A subsequent law validating an unconverted decree-law does not restore its legislative force, rendering a constitutional question on such a norm inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
unconverted decree law legislative force validation law conversion law inadmissible question ex tunc invalidity constitutional review destinazione ad uso abitativo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 77, comma 3 Cost.
dell'art. 77, terzo comma, Cost.;
Art. 26, comma 2 della legge 11 marzo 1953 n. 87
Art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 59 del 1982
Corte cost. n. 307 del 1983
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l.

25 maggio 1987, n. 206 ("Norme in materia di locazione di immobili ad

uso non abitativo, di alloggi di edilizia agevolata e di prestiti

emessi dalle Ferrovie dello Stato, nonché interventi per il settore

distributivo") promosso con ordinanza emessa il 24 luglio 1987 dal

Pretore di Fiorenzuola d'Arda nel procedimento civile vertente tra

Grignaffini Bernardo e Merli Beniamino, iscritta al n. 829 del

registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 54, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di costituzione di Grignaffini Bernardo nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9.11.1988 il Giudice relatore

Luigi Mengoni.

ORDINANZA

Ritenuto che, con ordinanza del 24 luglio 1987, il Pretore di

Fiorenzuola d'Arda ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 42

Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l.

25 maggio 1987 n. 206, in materia di locazione di immobili ad uso non

abitativo;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile,

siccome avente per oggetto una norma contenuta in un decreto legge

non convertito, e quindi privato di efficacia ex tunc ai sensi

dell'art. 77, terzo comma, Cost.;

che la parte locatrice, costituita in giudizio, ha prodotto

"note d'udienza" nelle quali contesta l'eccezione opposta

dall'Avvocatura, rilevando che gli effetti della norma in questione

sono stati fatti salvi, e quindi riportati in vita, dall'art. 1,

secondo comma, della legge 25 novembre 1987 n. 478, che ha convertito

il d-l. 25 settembre 1987 n. 393, nel cui art. 2 è riprodotta una

disposizione identica a quella impugnata.

Considerato che, in conseguenza della mancata conversione in

legge, il d.-l. n. 206 del 1987 deve ormai considerarsi come mai

esistito quale fonte di diritto a livello legislativo;

che non giova a mantenerlo in vita la successiva legge 25

novembre 1987 n. 478, che ne ha ripetuto parzialmente il contenuto

con salvezza dei rapporti in base ad esso insorti, in quanto una

norma di convalida ai sensi dell'art. 77, terzo comma, Cost., non

forma un idoneo equipollente della legge di conversione (cfr. Corte

cost. n. 59 del 1982, n. 307 del 1983).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 25 maggio 1987 n.

206 ("Norme in materia di locazione di immobili ad uso non abitativo,

di alloggi di edilizia agevolata e di prestiti emessi dalle Ferrovie

dello Stato, nonché interventi per il settore distributivo"),

sollevata dal Pretore di Fiorenzuola d'Arda con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI