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Sentenza 1110/1988 ECLI:IT:COST:1988:1110 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to Civil Procedure Code article 371 regarding heirs' appeal deadlines. The court rejects the claim that the law creates an unreasonable disparity in treatment between heirs. The decision upholds the current procedural rules as constitutionally valid. The court finds no legislative gap requiring constitutional intervention. The ruling emphasizes the need for specific statutory reform rather than judicial amendment. The outcome confirms the existing legal framework remains in force.

Numero d'incarto Sentenza 1110/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 371 of the Civil Procedure Code inadmissible. The Court of Cassation argued that the lack of a specific interruption rule for heirs' appeal periods created an unreasonable disparity compared to the main appellant's rights. However, the Constitutional Court rejected this claim, stating that the main appeal act itself triggers the procedural timeline for all parties. The court concluded that the existing system does not require a constitutional amendment to address the difficulties faced by heirs. Consequently, the court determined that a specific legislative reform is necessary to resolve the issue, rather than a judicial intervention.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 371, primo comma, c.p.c.; Artt. 3 e 24 Cost.: The Constitutional Court holds that the absence of a specific interruption rule for heirs' appeal periods does not violate constitutional rights, as the main appeal act triggers the timeline for all parties, and the issue requires legislative reform rather than judicial intervention.

Parole chiave

Generato dall'IA
Civil Procedure Code heirs' appeal rights procedural timeline constitutional admissibility legislative gap unreasonable disparity judicial intervention diritti successori dell'erede

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 371, primo comma, c.p.c.
dell'art. 371, primo comma, c.p.c., in riferimento agli artt.
Art. 24, primo e secondo comma, Cost.
Art. 3, primo comma, Cost.
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 371, primo
Art. 299 c.p.c.
inapplicabilità dell'art. 299 c.p.c. al processo per cassazione.
art. 370 c.p
cui, richiamando il termine previsto nell'art. 370 c.p.c., entro cui
art. 333 c.p
proporre il ricorso incidentale e la decadenza di cui all'art. 333
art. 299 c.p
inapplicabilità dell'art. 299 c.p.c.
Generato dall'IA

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 371, primo

comma, cod. proc. civ., promosso con ordinanza emessa il 13 marzo

1987 dalla Corte di Cassazione sui ricorsi riuniti proposti da Torri

Diego ed altri contro Ubbiali Gesualdo e da Cagnoni Isabella ved.

Ubbiali contro la s.n.c. Autosalone Torri, iscritta al n. 94 del

registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 13, prima serie speciale dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco.

1. - Il 19 gennaio 1984 decedeva Gesualdo Ubbiali, al quale il 22

dicembre 1983 era stato notificato il ricorso principale per

cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano,

depositata il 22 luglio 1983, nel giudizio tra lo stesso Ubbiali e

Diego Torri ed altri. In data 8/10 febbraio 1984 veniva notificato,

ad istanza degli eredi dell'Ubbiali, controricorso col ricorso

incidentale.

La Corte di cassazione, con ordinanza in data 13 marzo 1987, dopo

aver escluso che la notifica del ricorso incidentale potesse

ritenersi tempestiva, attesa l'inapplicabilità in via analogica

dell'art. 328, primo comma, c.p.c. (prevedente l'interruzione del

termine e la decorrenza del nuovo dal giorno in cui è rinnovata la

notificazione della sentenza) e dell'art. 299 del codice di rito, ha

sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 371, primo comma, c.p.c., in riferimento agli artt. 24,

primo e secondo comma, e 3, primo comma, Cost., nella parte in cui

non prevede che, in caso di morte della parte contro la quale il

ricorso principale è diretto, durante il termine per proporre

ricorso incidentale, tale termine sia interrotto e che il nuovo

decorra dal giorno in cui la notificazione del ricorso è rinnovata

agli eredi.

Il giudice a quo opina che la omessa previsione dell'interruzione

del termine per proporre ricorso incidentale si risolva, per gli

eredi della parte cui sia stato notificato il ricorso principale, in

una minorata difesa in assoluto dei propri diritti (non essendo essi

posti in condizione di disporre di un tempo adeguato per apprestare

la propria difesa, tanto più quando il termine sia pressoché

totalmente, o addirittura completamente, decorso al momento della

morte del de cuius; ed in una irragionevole disparità di trattamento

rispetto agli eredi della parte defunta cui sia stata notificata la

sentenza, i quali, in ordine alla proposizione del ricorso

principale, usufruiscono dell'interruzione e del nuovo termine

decorrente dalla rinnovazione della notifica della sentenza a loro

stessi, sia pure collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo

domicilio del defunto. E ciò senza alcun giustificato motivo, posto

che, in relazione al possibile pregiudizio arrecato ad entrambe le

parti dalla sentenza impugnata, è del tutto casuale che l'iniziativa

che fa decorrere il termine per il notificato (con la notifica della

sentenza ovvero del ricorso principale) sia stata presa da una parte

anziché dall'altra.

2. - Non si sono costituite parti private, né è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

1. - La Corte di cassazione dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 371, primo comma, c.p.c., nella parte in

cui, richiamando il termine previsto nell'art. 370 c.p.c., entro cui

la parte contro la quale è diretto il ricorso principale deve

proporre il ricorso incidentale e la decadenza di cui all'art. 333

c.p.c., con cui la sua violazione è sanzionata, non prevede che, se

durante la decorrenza di tale termine sopravviene la morte di detta

parte, il termine stesso è interrotto e il nuovo termine decorra dal

giorno in cui la notificazione del ricorso è rinnovata agli eredi.

2. - La questione è inammissibile.

La Corte remittente ha escluso l'applicazione dell'art. 328, primo

comma, c.p.c., che prevede l'interruzione del termine per proporre

ricorso principale, in caso di morte, in pendenza dello stesso

termine, della parte alla quale sia stata notificata la sentenza, e

il rinnovo di tale notificazione.

Ha escluso, altresì, l'applicazione dell'art. 328, ultimo comma,

c.p.c., che prevede la proroga del suddetto termine, per

l'incompatibilità che sussiste con la natura e la durata del termine

per proporre l'impugnazione incidentale; ha ribadito, infine, la

inapplicabilità dell'art. 299 c.p.c. al processo per cassazione.

Ora, sebbene non siano da escludersi le particolari difficoltà

che incontrano gli eredi del notificato, nell'esercitare la loro

legittimazione all'impugnazione, a causa di un evento loro non

imputabile, quale è la morte del de cuius, titolare del diritto di

proporre ricorso incidentale, e la non sempre tempestiva conoscenza

dell'esistenza del giudizio, si osserva che nel sistema dell'attuale

codice di rito il ricorso principale è l'atto che mette in moto il

termine nei confronti delle altre parti del processo, legittimate

anch'esse a proporre impugnazione contro la stessa sentenza.

In altri termini, la parte che per prima impugna la sentenza

determina, con il suo comportamento, la modifica dei termini per le

altre parti del processo, in quanto ai termini propri

dell'impugnazione principale (artt. 325 e 327) si sostituiscono i

termini previsti per le altre impugnazioni che divengono incidentali

(artt. 343 e 371 c.p.c.).

Del resto, lo stesso ricorrente, da considerarsi ricorrente

incidentale per l'avvenuta proposizione del ricorso principale di un

altra parte processuale, avrebbe potuto anch'egli proporre

impugnazione autonoma a tutela del suo diritto, anche se non si può

del tutto escludere che il suo interesse all'impugnazione possa

sorgere dall'avvenuta impugnazione principale.

La coesistenza di più impugnazioni autonome, ammessa dalla

giurisprudenza ormai costante, porta poi, in sede di giudizio sulle

impugnazioni, alla classificazione come principale dell'impugnazione

di data anteriore e di "incidentali" delle altre impugnazioni di data

successiva.

È, comunque, di peculiare evidenza, e la stessa Corte remittente

lo ha notato, che occorre una nuova e specifica disciplina normativa

che, inserita nel sistema del codice di rito, ponga rimedio alla

diversità di trattamento che attualmente riceve il ricorrente

incidentale rispetto al ricorrente principale, nei casi in cui si

verifichi uno degli eventi di cui all'art. 299 c.p.c., tra cui la

morte dello stesso ricorrente incidentale, ed appresti, tra i vari

meccanismi possibili, quello ritenuto più idoneo a superare le

difficoltà in cui possono trovarsi gli eredi, in modo che, con

eguale trattamento, sia ad essi garantita la piena tutela del diritto

di cui sono divenuti titolari per la morte del de cuius.

Una sentenza additiva o manipolativa di questa Corte, invocata

dalla Corte remittente, non può sopperire alla riscontrata lacuna

normativa.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 371, primo comma, c.p.c., sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 24 Cost., dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI