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Ordinanza 111/1988 ECLI:IT:COST:1988:111 Generato dall'IA

Ordinanza 111/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 111/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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12 giugno 1981 dal Tribunale di Roma, iscritta al n. 158 del registro

Regesto Legislator

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Ordinanza 111/1988 · Corte costituzionale: 158 del registro

Parole chiave

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azienda pubblica procedura di liquidazione societaria surrogazione dell'ente pubblico sospensione del diritto di voto in una società procedura di fallimento aggiudicazione di appalto pubblico
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, del d.P.R. 4 luglio 1977, n. 1184 ("Soppressione, ai sensi

dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dei Centri avicoli di

Roma, di Corticella e di Portici"), promosso con ordinanza emessa il

12 giugno 1981 dal Tribunale di Roma, iscritta al n. 158 del registro

ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 227 dell'anno 1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 12

giugno 1981 nel procedimento civile vertente tra la S.p.a. Provini

Italia e Ministero del tesoro - Ufficio liquidazioni, ha sollevato,

in riferimento all'art. 76 Costituzione e in relazione agli artt. 2,

comma terzo, e 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70 ("Disposizioni sul

riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del

personale dipendente"), la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, comma secondo, del d.P.R. 4 luglio 1977, n. 1184

("Soppressione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n.

70, dei Centri avicoli di Roma, di Corticella e di Portici") che, per

la liquidazione dei soppressi enti pubblici "Centri avicoli",

richiama le modalità e le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre

1956, n. 1404, per gli enti di diritto pubblico i cui scopi sono

cessati o sono nella impossibilità concreta di attuare i propri fini

statutari;

che tale questione è stata sollevata sotto il profilo che,

mentre con le norme di delega (art. 2, comma terzo, e 3 della legge

n. 70 del 1975) si sarebbe soltanto indicato, nell'ufficio

liquidazioni presso il Ministero del tesoro di cui alla legge n. 1404

del 1956, l'organo preposto alla liquidazione degli enti "non

ritenuti necessari", il provvedimento delegato avrebbe invece

assoggettato anche la liquidazione alla speciale procedura prevista

dalla legge stessa;

che davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata

infondata;

Considerato che l'art. 2, comma terzo, della legge 20 marzo 1975,

n. 70, con il prevedere che alla liquidazione degli enti, di cui al

successivo art. 3 (enti pubblici dichiarati "non necessari"

dall'apposito Comitato d'indagine costituito presso la Presidenza del

Consiglio dei Ministri), dovesse provvedere l'Ufficio liquidazioni

del Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,

ha inteso estendere le attribuzioni dell'Ufficio stesso anche a tali

categorie di enti, con la conseguenza, insita nella stessa previsione

della delega, dell'assoggettamento della attività di liquidazione

alla disciplina propria dell'organo designato che, salvo diversa

previsione, è istituzionalmente tenuto ad osservarla;

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente

infondata, perché la norma delegata, di cui si asserisce

l'illegittimità per eccesso di delega, è invece ricognitiva delle

modalità di esecuzione delle attribuzioni proprie dell'Ufficio,

secondo una previsione implicitamente riconducibile alla legge di

delega;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

la Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma secondo, del D.P.R. 4 luglio 1977,

n. 1184 ("Soppressione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo

1975, n. 70, dei Centri avicoli di Roma, di Corticella-Bologna e di

Portici-Napoli"), sollevata, in riferimento all'art. 76 Costituzione

ed in relazione agli artt. 2, comma terzo, e 3 della legge 20 marzo

1975, n. 70 ("Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e

del rapporto di lavoro del personale dipendente") dal Tribunale di

Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI