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Sentenza 1109/1988 ECLI:IT:COST:1988:1109 Generato dall'IA

Constitutional Court dismisses claim that pension supplement rules violate equality and social rights.

Numero d'incarto Sentenza 1109/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Constitutional Court declared the constitutional complaint regarding pension supplement regulations inadmissible. The applicant argued that requiring additional contributions to upgrade a pension supplement to a full old-age pension violated equality and social rights. The Court ruled that the legislature has broad discretion to design specific pension schemes and that the distinction between supplements and autonomous pensions is rational and justified.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 3 Cost.; Art. 38 Cost.: The legislature possesses wide discretion to establish specific pension regimes; distinctions between pension supplements and autonomous pensions based on contribution levels are rational and do not violate constitutional equality or social rights guarantees.

Parole chiave

Generato dall'IA
pension supplement regulations constitutional equality review social rights protection legislative discretion pension contribution requirements aumento della rendita diritto alle prestazioni complementari priorità dell'integrazione sulla rendita

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 Cost.
Risulterebbero violati: l'art. 3 Cost. per l'ingiustificata
Art. 38 Cost.
ottenere, e l'art. 38 Cost. in quanto la prestazione erogata
Law 12 August 1962, No. 1338
art. 3 Cost
Risulterebbero violati: l'art. 3 Cost.
art. 38 Cost
ottenere, e l'art. 38 Cost.
Generato dall'IA

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 2, 4 e 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338

(Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione

dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i

superstiti), promosso con ordinanza emessa il 7 gennaio 1988 dal

Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra La Cavalla

Antonio e l'I.N.P.S., iscritta al n. 66 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima

serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di costituzione di La Cavalla e dell'I.N.P.S.

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco.

1. - La Cavalla Antonio conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale

di Torino l'I.N.P.S. e chiedeva che fosse integrata al minimo la

pensione supplementare liquidatagli ex art. 5 della legge 12 agosto

1962, n. 1338, deducendo che, con successivi versamenti contributivi,

aveva raggiunto un numero di contributi pari a quelli occorrenti per

la concessione della normale pensione di vecchiaia; il che, a suo

avviso, comportava la modifica del titolo della prestazione oppure,

ove ciò non fosse consentito dalla normativa vigente, quanto meno

l'integrazione al minimo; infine, nel caso in cui le vigenti norme

non consentissero tale integrazione, eccepiva l'incostituzionalità

delle stesse. Si determinava, invero, sempre a suo avviso, una

disparità di trattamento fra i titolari di pensioni che godono della

integrazione al minimo e pensionati che non ne possono usufruire,

come esso deducente, nonché la lesione del diritto alla percezione

dei mezzi adeguati alle esigenze di vita (violazione degli artt. 3 e

38 Cost.).

L'I.N.P.S. si opponeva alla domanda, date le peculiari

connotazioni della pensione supplementare.

2. - Il Tribunale, considerato che, alla stregua della

legislazione vigente, l'attore non poteva ottenere l'integrazione al

minimo del trattamento erogatogli in quanto tale beneficio non era

concesso dalle norme di previsione ai titolari di pensioni

supplementari, i quali, peraltro, non possono nemmeno ottenere la

modificazione del titolo della prestazione ma, nel caso in cui

continuano a versare i contributi, hanno diritto solamente ad

ulteriori supplementi, fermo restando il titolo originario del

trattamento goduto, sollevava questione di legittimità

costituzionale degli artt. 2, 4 e 5 della legge n. 1338 del 1962 e

successive modificazioni, nelle parti in cui non prevedono

l'integrazione al minimo delle pensioni supplementari, quando la

contribuzione complessiva versata o accreditata sia divenuta

sufficiente per il conseguimento del diritto a pensione autonoma, per

violazione degli artt. 3 e 38 Cost.

Si sarebbe, infatti, determinata, senza giustificato motivo,

disparità di trattamento tra coloro ai quali è negata

l'integrazione al minimo in quanto titolari di pensione supplementare

e coloro per i quali, titolari di altre prestazioni pensionistiche,

è possibile l'integrazione, con violazione altresì del principio

dell'adeguatezza della prestazione previdenziale alle esigenze di

sostentamento del pensionato.

3. - Nel giudizio si sono costituiti sia il ricorrente che

l'I.N.P.S.. Il primo, riportandosi alle deduzioni dell'atto

introduttivo del giudizio ed alla motivazione dell'ordinanza di

rimessione, ha chiesto la declaratoria di fondatezza della questione.

L'I.N.P.S., rilevata la differenza esistente tra i due trattamenti

pensionistici posti in comparazione e, quindi, la razionalità del

diverso apprezzamento del legislatore, ha concluso per la

infondatezza della questione.

È intervenuta anche l'Avvocatura Generale dello Stato per il

Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha formulato conclusioni

nel senso dell'infondatezza della questione.

1. - Il giudice remittente dubita della legittimità

costituzionale degli artt. 2, 4 e 5 della legge 12 agosto 1962, n.

1338, e successive modificazioni, nelle parti in cui non prevedono

l'integrazione al minimo delle pensioni supplementari nei casi nei

quali la contribuzione, complessivamente versata o accreditata, sia

divenuta sufficiente per il conseguimento del diritto alla pensione

autonoma in presenza dei prescritti requisiti di assicurazione e di

età. Risulterebbero violati: l'art. 3 Cost. per l'ingiustificata

disparità di trattamento che si verificherebbe tra pensionati che

possono avere l'integrazione e pensionati che non la possono

ottenere, e l'art. 38 Cost. in quanto la prestazione erogata

risulterebbe inadeguata alle necessità del sostentamento

dell'assicurato e alle sue esigenze vitali.

La questione non è fondata.

All'assicurato che abbia maturato i requisiti minimi di età e di

contribuzione richiesti dalle norme di previsione spetta la pensione

autonoma. Invece, la pensione supplementare (art. 5, legge 12 agosto

1962, n. 1338) è erogata all'assicurato al quale sia stata liquidata

o per il quale, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di

liquidazione la pensione a carico di un regime di previdenza

sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne comporti la

esclusione o l'esonero, allorché abbia raggiunto l'età stabilita

per la pensione di vecchiaia o sia stato riconosciuto invalido ex

art. 10 del d.l. n. 636 del 1939, qualunque sia il numero e l'entità

dei contributi versati o accreditati.

I contributi che eventualmente il pensionato continua a versare

successivamente alla concessione della pensione supplementare danno

diritto a supplementi di pensione nella misura stabilita dall'art. 4

della legge in esame.

La pensione supplementare e gli eventuali successivi supplementi

sono a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la

vecchiaia ed i superstiti e del relativo fondo di adeguamento e sono

reversibili, in caso di morte del pensionato.

Qualora l'assicurato muoia prima di avere ottenuto la pensione

supplementare, i suoi eredi possono ottenere la pensione

supplementare indiretta, da calcolarsi sulla base della pensione

supplementare diretta, che sarebbe spettata al dante causa, così

anche per i supplementi.

In base all'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento

delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle

pensioni e per i trattamenti di disoccupazione e misure urgenti in

materia previdenziale e pensionistica), il calcolo della pensione

supplementare avviene in forma retributiva, con le stesse norme

previste per la pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per

la vecchiaia, l'invalidità ed i superstiti, fatta eccezione per

l'integrazione alla misura del trattamento minimo.

La dinamica di detta pensione è, quindi, identica a quella della

pensione autonoma, sia per quanto attiene alla liquidazione, sia al

supplemento per i contributi versati successivamente alla

liquidazione della pensione (combinato disposto degli artt. 19,

d.P.R. n. 488 del 1968, e art. 7 della legge n. 155 del 1981), sia al

divieto dello ius variandi, costituito dal principio delle

preclusioni alternative, atteso il carattere di unitarietà e

complessità del rapporto giuridico previdenziale, sia, infine, alla

perequazione automatica delle pensioni (art. 21, legge 27 dicembre

1983, n. 730, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato: legge finanziaria 1984").

Ma la pensione supplementare rimane un trattamento particolare e

specifico, con propria regolamentazione, che si distingue dalla

pensione autonoma di vecchiaia anche quando il titolare di essa abbia

raggiunto, sia pure nel minimo, i contributi richiesti dalla legge

per la sua concessione. E può dirsi, in un certo senso, un

trattamento di favore in quanto per ottenerla sono sufficienti

contributi di qualunque entità, che altrimenti l'assicurato che ha

già raggiunto l'età prevista per la pensione di vecchiaia

rischierebbe di perdere, se attendesse di raggiungere anche il

necessario requisito di contribuzione.

Trattandosi di prestazione avente una propria specificità, non ne

è consentita la trasformazione in altra, quale, ad esempio, la

pensione di vecchiaia, al momento del conseguimento del requisito

contributivo, col connesso istituto dell'integrazione al minimo.

L'ulteriore contribuzione dopo la concessione della pensione, dà

luogo solo a supplementi della pensione già liquidata.

La differenza esistente tra i due trattamenti pensionistici rende

razionale e giustificata la diversità delle rispettive discipline. E

non sussiste, quindi, la denunciata violazione degli artt. 3 e 38

Cost. Spetta al legislatore la scelta delle prestazioni previdenziali

ritenute più idonee a sopperire alle varie situazioni di bisogno,

con ordinamenti che meglio si adeguino alle loro particolarità, in

considerazione anche dei mezzi finanziari disponibili.

Egualmente alla discrezionalità del legislatore è affidata la

valutazione in concreto della diversa intensità del bisogno col

relativo apprestamento dei mezzi di superamento, in relazione al

contesto sociale e culturale del momento, secondo le disponibilità

del bilancio. Il suo operato si sottrae al sindacato di legittimità

costituzionale se non sussiste la manifesta irrazionalità della

normativa dettata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 2, 4 e 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338

(Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione

dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i

superstiti) e delle successive modificazioni, sollevata, con

riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Tribunale di Torino con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI