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Ordinanza 1101/1988 ECLI:IT:COST:1988:1101 Generato dall'IA

Constitutional Court declares process extinct due to plaintiff's withdrawal of appeal against jurisdictional conflict.

Numero d'incarto Ordinanza 1101/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Constitutional Court declared the proceedings extinct after the plaintiff, the Umbria Region, withdrew its appeal on November 21, 1988. The dispute arose from a jurisdictional conflict where a prosecutor issued summonses against regional councilors for acts performed in their official capacity. The Court accepted the withdrawal by the Regional Council and the State Attorney General, resulting in the termination of the case without a substantive ruling on the conflict.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 27, ultimo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale: The Constitutional Court declares a case extinct when the plaintiff voluntarily withdraws the appeal, thereby extinguishing the procedural interest without needing to examine the merits of the jurisdictional conflict.

Parole chiave

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jurisdictional conflict withdrawal of appeal extinction of proceedings regional councilors prosecutorial summons Constitutional Court procedural termination

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 27, ultimo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
Visto l'art. 27, ultimo comma, delle norme integrative per i

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Umbria notificato il

19 febbraio 1988, depositato in cancelleria il 1› marzo 1988 ed

iscritto al n. 4 del registro ricorsi 1988, per conflitto di

attribuzione sorto a seguito dell'emanazione di due mandati di

comparizione emessi nei confronti di due componenti del Consiglio

regionale dal giudice istruttore del Tribunale di Perugia, con i

quali i suddetti consiglieri sono stati sottoposti a procedimento

penale in relazione ad attività svolte nell'esercizio delle loro

funzioni;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1988 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Visto l'atto di rinuncia al ricorso depositato in Cancelleria il

21 novembre 1988 dalla Regione Umbria in esecuzione della delibera

della Giunta regionale n. 8225 del 15 novembre 1988;

Vista l'accettazione della rinuncia effettuata dall'Avvocatura

Generale dello Stato per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Visto l'art. 27, ultimo comma, delle norme integrative per i

giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositato nella cancelleria il 13 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI