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Ordinanza 1100/1988 ECLI:IT:COST:1988:1100 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses constitutional challenge to banking bill provision on criminal aggravation. The court rejects the claim that vague sentencing criteria violate legal certainty. Precedent confirms 'most serious cases' phrase allows judicial discretion within statutory limits.

Numero d'incarto Ordinanza 1100/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 116, paragraph 2, of the 1933 Banking Act manifestly unfounded. The lower court argued the phrase 'in the most serious cases' lacked precise criteria, violating the principle of taxativity in criminal law. The Court ruled that this standard phrase in special penal laws implies a more constrained exercise of judicial discretion rather than a violation of legal certainty.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 25 Cost.; The phrase 'in the most serious cases' in special penal laws implies a more constrained exercise of judicial discretion, ensuring the principle of legal certainty is maintained through statutory minimum and maximum penalties combined with general criteria for assessing crime gravity.

Parole chiave

Generato dall'IA
constitutional question principle of taxativity judicial discretion special penal laws legal certainty criminal aggravation manifestly unfounded pena sproporzionata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 25 Cost.
Val Trompia ha sollevato, in riferimento all'art. 25 Cost., questione
Art. 9, second comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9, second comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
art. 25 Cost
Val Trompia ha sollevato, in riferimento all'art. 25 Cost., questione
art. 133 c.p
conto dei criteri previsti in via generale dall'art. 133 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sentenza n. 169 del 1985
Considerato che, con la sentenza n. 169 del 1985, questa Corte ha
sentenza n. 131 del 1970
affermato nella precedente sentenza n. 131 del 1970 e cioè che "la
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 116, secondo

comma, R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno

bancario e sull'assegno circolare) promosso con ordinanza emessa il

23 ottobre 1987 dal Pretore di Gardone Val Trompia, nel procedimento

penale a carico di Bertuzzi Luciano, iscritta al n. 282 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il Pretore di Gardone

Val Trompia ha sollevato, in riferimento all'art. 25 Cost., questione

di legittimità costituzionale dell'art. 116, secondo comma, R.D. 21

dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno bancario e

sull'assegno circolare);

che il giudice a quo lamenta, in particolare, che ai fini della

configurabilità dell'aggravante di cui alla disposizione impugnata,

la disposizione medesima non precisi i criteri atti ad individuare

l'ipotesi astratta ("nei casi più gravi") lasciando ciò

all'apprezzamento del giudicante, con conseguente violazione del

principio di tassatività della fattispecie penale;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della questione;

Considerato che, con la sentenza n. 169 del 1985, questa Corte ha

dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 116, secondo comma, del R.D. n. 1736 del

1933;

che, nella citata pronuncia, veniva ribadito quanto già

affermato nella precedente sentenza n. 131 del 1970 e cioè che "la

formula 'nei casi più gravi' ricorre più volte nelle leggi penali

speciali; che la formula medesima implica un più vincolato governo

del potere discrezionale del giudice, in quanto viene ad aggiungersi

alla garanzia di legalità rappresentata dalla fissazione dei minimi

e massimi della pena in esame; e che il giudice deve comunque tener

conto dei criteri previsti in via generale dall'art. 133 c.p. circa

la valutazione della 'gravità del reato'";

che l'ordinanza di rimessione non svolge argomentazioni nuove ed

idonee ad indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza;

che, pertanto, la questione prospettata dal Pretore di Gardone

Val Trompia deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 9, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 116, secondo comma, del R.D. 21 dicembre

1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno bancario e sull'assegno

circolare) sollevata in riferimento all'art. 25 Cost., dal Pretore di

Gardone Val Trompia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI