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Ordinanza 110/1988 ECLI:IT:COST:1988:110 Generato dall'IA

Ordinanza 110/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 110/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Cosimo ed altro e l'E.N.E.L., ha sollevato, in riferimento all'art. 3

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione, art. 2112 c.c, art. 3 Cost; Ordinanza 110/1988 · Corte costituzionale: 3

Parole chiave

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assunzione di un'attività lucrativa trasferimento dei rapporti di lavoro distacco di lavoratori integrazione nell'assicurazione disoccupazione diritto al lavoro migrazione professionale

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
Cosimo ed altro e l'E.N.E.L., ha sollevato, in riferimento all'art. 3
art. 2112 c.c
presupposti, l'applicabilità dell'art. 2112 c.c., non appare,
art. 3 Cost
elettriche"), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge

6 dicembre 1962, n. 1643 ("Istituzione dell'Ente nazionale per

l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti

le industrie elettriche"), promosso con ordinanze emessa il 7 aprile

1981 dal Pretore di S. Angelo a Fasanella, iscritta al n. 544 del

registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 311 dell'anno 1981;

Visto l'atto di costituzione dell'E.N.E.L.;

Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Pretore di Sant'Angelo a Fasanella, con ordinanza

emessa il 7 aprile 1981 nel procedimento civile vertente tra Stio

Cosimo ed altro e l'E.N.E.L., ha sollevato, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 13 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 ("Istituzione

dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso

delle imprese esercenti le industrie elettriche"), nella parte in cui

(comma terzo) prevede il trasferimento all'E.N.E.L. del personale

delle imprese elettriche nazionalizzate in servizio alla data del 1°

gennaio 1962, sotto il profilo della ingiustificata discriminazione,

concretantesi nel mancato diritto al mantenimento in servizio, nei

confronti del personale assunto posteriormente a tale data da imprese

elettriche la cui nazionalizzazione è avvenuta a grande distanza di

tempo dalla data di riferimento, per essersi solo allora verificate

le condizioni per la nazionalizzazione;

che, si è costituito nel giudizio davanti a questa Corte

l'E.N.E.L., chiedendo che venga dichiarata la non fondatezza della

questione;

Considerato che questa Corte, con la sentenza 21 dicembre 1976, n.

261, dichiarò non fondata la questione di legittimità

costituzionale del quarto comma dello stesso art. 13, della legge n.

1643 del 1962, che limitava il trasferimento all'E.N.E.L. dei

dipendenti delle imprese elettriche nazionalizzate con riferimento

alla data del 1° gennaio 1962 e solo per il personale addetto

all'esercizio di attività elettriche, ritenendo così, in tale

occasione, non ingiustificatamente discriminatoria l'esclusione dal

trasferimento di alcune categorie di detto personale perché

rispondente alle esigenze di gestione del nuovo Ente;

che, in tale pronuncia, fu posto in evidenza che la ratio

primaria dell'art. 13 della legge istitutiva dell'Ente debba essere

"individuata nella esigenza di assicurare all'E.N.E.L. la

disponibilità di personale adeguato, secondo un principio di

economicità di gestione, nel rispetto dei diritti dei lavoratori e

di quello dell'impresa";

che, tenuto conto della ratio così evidenziata e del

contemperamento fra il diritto del lavoratore e di quello

dell'impresa pubblica, e fatta salva in ogni caso, ove ne ricorrano i

presupposti, l'applicabilità dell'art. 2112 c.c., non appare,

relativamente al regime speciale, ingiustificatamente

discriminatorio, il suddetto limite temporale - previsto dal terzo

comma dello stesso art. 13, ora denunciato - del 1° gennaio 1962,

anteriore alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1962,

n. 1643, istitutiva dell'E.N.E.L., essendo la previsione del limite

stesso diretta a determinare con certezza gli organici da trasferire

all'Ente pubblico secondo un principio di economicità della

gestione;

che, pertanto, la questione, sollevata in riferimento all'art. 3

Cost., è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 13 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643

("Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e

trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie

elettriche"), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore

di Sant'Angelo a Fasanella (Reg. ord. n. 544 del 1981).

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI