Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 1097/1988 ECLI:IT:COST:1988:1097 Generato dall'IA

Ordinanza 1097/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 1097/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

1983), promosso con ordinanza emessa il 29 gennaio 1987 dal Tribunale

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 24 Cost, art. 25 Cost; Ordinanza 1097/1988 · Corte costituzionale: 1983), promosso con ordinanza emessa il 29 gennaio 1987 dal Tribunale

Parole chiave

Generato dall'IA
indennità di disoccupazione per dirigenti soppressione delle prestazioni ricorso del personale licenziamento per motivi economici percepzione indebita di disoccupazione statuto dei funzionari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 24 Cost
onerati, in contrasto con l'art. 24 Cost.; si risolve, nella
art. 25 Cost
dell'art. 25 Cost.; compromette il principio di intangibilità della
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30- ter della

legge 26 aprile 1983, n. 131 (Conversione in legge, con

modificazioni, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, recante

provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno

1983), promosso con ordinanza emessa il 29 gennaio 1987 dal Tribunale

amministrativo regionale per il Veneto sui ricorsi riuniti proposti

dalle Aziende Industriali Municipalizzate di Vicenza contro il

Ministero del Tesoro, iscritta al n. 809 del registro ordinanze 1987

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54, prima

serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione delle Aziende Industriali

Municipalizzate di Vicenza nonché l'atto di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso dalle Aziende

Industriali Municipalizzate di Vicenza contro il Ministero del

Tesoro, Direzione Generale degli Istituti di Previdenza, per ottenere

l'annullamento degli atti con cui venivano messi a carico delle

medesime gli importi corrispondenti ai benefici combattentistici

spettanti agli ex dipendenti ai sensi della legge n. 336 del 1970, il

Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, I Sezione, con

ordinanza del 29 gennaio 1987 (r.o. n. 809/87), ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 30- ter della l.

26 aprile 1983, n. 131 (di conversione, con modificazioni, del d.l.

28 febbraio 1983, n. 55) in riferimento agli artt. 24, 25, 101, 102,

103, 134, 136 e 137 Cost.;

che a parere del giudice rimettente la disposizione in oggetto -

nel dichiarare estinti i giudizi pendenti alla data di entrata in

vigore della legge e relativi agli oneri derivanti dai benefici

combattentistici - vulnera il diritto di agire in giudizio e quello

connesso di ottenere una pronuncia di merito spettante agli enti

onerati, in contrasto con l'art. 24 Cost.; si risolve, nella

sottrazione delle controversie a qualsiasi giudice, in violazione

dell'art. 25 Cost.; compromette il principio di intangibilità della

funzione giurisdizionale disposto dagli artt. 101, 102 e 103 Cost.;

sottrae la normativa sostanziale sopravvenuta all'eventuale giudizio

di legittimità costituzionale, in contrasto con gli artt. 134, 136 e

137 Cost.;

che si sono costituite in giudizio le Aziende Industriali

Municipalizzate di Vicenza, chiedendo che la norma impugnata sia

dichiarata costituzionalmente illegittima;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo

per l'infondatezza della censura;

Considerato che la presente questione, ancorché formulata con

riferimento a diversi parametri costituzionali, è basata sul

medesimo presupposto interpretativo sotteso alla questione,

concernente lo stesso art. 30- ter della l. n. 131 del 1983 (di

conversione, con modificazioni, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55),

ritenuta non fondata da questa Corte con la sentenza n. 123 del 1988;

che questa sentenza ha motivato il rigetto della questione

giudicando erroneo tale presupposto interpretativo; essa ha infatti

chiarito che in realtà il suddetto articolo "ha inteso

esclusivamente eliminare - una volta assicurata, con l'art. 30-bis,

la necessaria copertura, senza distinzione temporale, di ogni onere

connesso alla corresponsione dei benefici - tutto, e solo, il

contenzioso ancora pendente tra enti anticipatori ed enti datori di

lavoro vertente sui rispettivi obblighi di pagamento e originato

dalla prima sospettata e poi da questa Corte accertata mancata

indicazione dei finanziamenti. Essa non ha inteso invece incidere

sulle situazioni sostanziali, che permangono integre e possono

pertanto essere, e in fatto sono state, azionate in qualunque momento

successivo all'entrata in vigore della l. n. 131 del 1983;

che la medesima argomentazione vale a negare fondamento anche

alla censura oggetto del presente giudizio;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 30- ter della legge 26 aprile 1983

(Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 28 febbraio 1983,

n. 55 recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza

locale per l'anno 1983) in riferimento agli artt. 24, 25, 101, 102,

103, 134, 136 e 137 della Costituzione, sollevata dal T.A.R. Veneto,

I Sez. con ordinanza del 29 gennaio 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI