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Ordinanza 1095/1988 ECLI:IT:COST:1988:1095 Generato dall'IA

Constitutional question dismissed as manifestly inadmissible due to prior identical ruling in 1988.

Numero d'incarto Ordinanza 1095/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Constitutional Court declared the constitutional question regarding maternity indemnity inadmissible because it had already been ruled unconstitutional in a prior 1988 decision. Luciana Merighi challenged the INPS for benefits extending beyond three months postpartum for dangerous work, while the INPS argued the law correctly excluded payments between the fourth and seventh months. The Court dismissed the new challenge by citing its own previous judgment, establishing that the same legal issue cannot be re-litigated after a final unconstitutionality finding.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 26, comma 2 della legge 11 marzo 1953, n. 87; A constitutional question previously declared inadmissible cannot be re-raised if the same provision has already been declared unconstitutional in a prior judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
manifestly inadmissible re-litigation prohibition prior constitutional judgment maternity indemnity dangerous work protection legal certainty principle finality of rulings indennità in caso di maternità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 26, comma 2 della legge 11 marzo 1953, n. 87
9, comma secondo delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 972 del 1988
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 972 del 1988, ha
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Sentenza 360/2000
Italian Constitutional Court declares law 1204/1971 unconstitutional for excluding home workers from maternity protection. The court ruled that the exclusion violates constitutional principles of equality and maternal protection. The decision establishes that home workers must receive the same maternity benefits as other employees. The court found the legislative gap unjustified and contrary to constitutional mandates. The ruling ensures equal treatment for home workers in maternity leave provisions. This case highlights the importance of comprehensive labor protections for all workers. The decision reinforces the state's duty to protect maternal health and rights. The court emphasized that special circumstances do not justify discriminatory treatment. The judgment sets a precedent for future labor law interpretations in Italy. The ruling aims to balance employer flexibility with worker safety and rights.
Sentenza 405/2001
Italian Constitutional Court strikes down maternity pay exclusion for 'just cause' dismissals during pregnancy leave.
Sentenza 181/1993
Constitutional challenge to maternity allowance for self-employed women dismissed due to legislative discretion.
Sentenza 116/2011
Italian Constitutional Court declares maternity leave start date rule unconstitutional for premature births. The court ruled that the law must allow leave to begin when the baby enters the home, not at birth. This decision ensures equal treatment between mothers of premature and full-term babies. The ruling protects family rights and prevents unjustified disparities in maternal protection. The court found the original provision violated constitutional equality and family safeguards.
Sentenza 364/1995
Italian Constitutional Court rejects challenge to maternity benefits requiring 51 agricultural work days.

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo

comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle

lavoratrici madri), in relazione agli artt. 4 e 5 della stessa legge,

promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1988 dal Pretore di

Modena nel procedimento civile vertente tra Merighi Luciana e

l'I.N.P.S., iscritta al n. 208 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima

serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di costituzione di Merighi Luciana e dell'I.N.P.S.;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che la signora Luciana Merighi - nei cui confronti

l'Ispettorato del lavoro di Modena aveva disposto l'interdizione dal

lavoro per l'intero periodo della gestazione e per sette mesi dopo il

parto, perché addetta ad una lavorazione pericolosa, faticosa ed

insalubre, senza possibilità di essere adibita ad altre mansioni ha

convenuto in giudizio l'INPS per ottenere, anche per il periodo

eccedente i tre mesi dalla data del parto, la corresponsione

dell'indennità giornaliera di maternità di cui all'art. 15, primo

comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204;

che, nel corso del giudizio il Pretore di Modena, con ordinanza

del 28 gennaio 1988 (r.o. n. 208/1988) ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3, primo comma, 37, primo comma e 38, secondo comma,

Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15,

primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in

cui, nel richiamare in modo espresso e riduttivo i precedenti artt. 4

e 5 della stessa legge, esclude, per il periodo compreso tra la fine

del terzo e la fine del settimo mese dopo il parto, l'esistenza del

diritto della lavoratrice all'indennità giornaliera pari all'80%

della retribuzione;

che si sono costituite in giudizio sia Luciana Merighi, che

conclude per la fondatezza della questione, sia l'I.N.P.S. che chiede

invece una pronunzia di rigetto;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 972 del 1988, ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma

della legge 30 dicembre 1971, n.1204, "nella parte in cui esclude dal

diritto all'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione,

per il periodo compreso tra la fine del terzo mese dopo il parto e la

fine del settimo mese dopo il parto, la lavoratrice madre addetta a

lavori pericolosi, faticosi e insalubri che, non potendo essere

spostata ad altre mansioni, sia costretta ad assentarsi dal lavoro

per avviso del competente Ispettorato del lavoro";

che pertanto la presente questione deve essere ritenuta

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, comma secondo della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, comma secondo delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, della legge 30

dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), già

dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 972 del

1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI