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Ordinanza 1094/1988 ECLI:IT:COST:1988:1094 Generato dall'IA

Constitutional court remands case to lower court due to intervening legislation clarifying taxable business income definition.

Numero d'incarto Ordinanza 1094/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Constitutional Court ordered the return of the case to the lower court because new legislation intervened after the constitutional question was raised. The lower court had challenged Article 2 of the 1981 Social Security Decree, arguing it violated constitutional provisions by basing additional contributions on declared IRPEF income rather than actual business activity income. The court decided to remand the matter because the subsequent Decree-Law No. 536 of December 30, 1987, explicitly defined 'business income' for these purposes, potentially resolving the constitutional issue without further review.

Regesto Legislator

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Art. 2 comma 2 d.l. 22/12/1981 n. 791; Art. 111 Cost.: When an intervening law clarifies the scope of a challenged provision, the Constitutional Court must remand the case to the lower court to assess the relevance of the constitutional question in light of the new legislation.

Parole chiave

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intervening legislation constitutional question remand to lower court social security contributions business income definition IRPEF taxation constitutional review compensazione della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 2 comma 2 del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo
Art. 6 comma 27 del d.l. 30 dicembre 1987, n. 536
Artt. 23, 3 e 53 Cost.
contrasta con gli artt. 23, 3 e 53 Cost.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo

comma, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia

previdenziale), così come modificato con l'articolo unico della

legge di conversione 26 febbraio 1982, n.54, promosso con ordinanza

emessa il 20 gennaio 1988 dal Pretore di Roma nel procedimento civile

vertente tra Antonelli Ermando e l'I.N.P.S., iscritta al n.138 del

registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanza in data 20 gennaio

1988 (r.o. 138/1988) ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, comma secondo, del d.l. 22 dicembre 1981,

n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982,

n. 54 nella parte in cui, rispettivamente, prevedono che il

contributo aggiuntivo aziendale (a percentuale) dovuto da artigiani e

da esercenti attività commerciali per l'assicurazione invalidità,

vecchiaia e superstiti (gestione speciale) sia commisurato al

"reddito d'impresa imponibile dichiarato ai fini dell'IRPEF",

anziché al "reddito dell'impresa", come derivante cioè

dall'attività (di impresa) tutelata che ha dato titolo alle

assicurazioni sociali obbligatorie;

che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione impugnata

contrasta con gli artt. 23, 3 e 53 Cost.

Considerato che, successivamente alla pronuncia della predetta

ordinanza è intervenuto il d.l. 30 dicembre 1987, n. 536

(Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi

contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme

in materia di organizzazione dell'I.N.P.S.) convertito, con

modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, il quale all'art.

6, comma 27, ha stabilito che "Per reddito di impresa di cui

all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio

1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni, ed

all'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito

con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, si intende il

reddito di impresa relativo alla sola attività per la quale si ha

titolo all'iscrizione ai rispettivi elenchi";

che, poiché spetta all'interprete stabilire se tale nuova

disposizione spieghi effetti su quelle impugnate, occorre rimettere

gli atti al giudice a quo affinché proceda ad un nuovo esame della

rilevanza della questione sollevata in relazione allo jus

superveniens.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI