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Ordinanza 1093/1988 ECLI:IT:COST:1988:1093 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court declares tax penalty procedural question inadmissible due to lack of specific facts.

Numero d'incarto Ordinanza 1093/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding the tax penalty statute inadmissible. The Pistoia Tribunal argued that the law discriminated against defendants by requiring a final tax judgment before criminal proceedings could proceed, citing Articles 3 and 24 of the Constitution. The Court rejected this because the lower court failed to specify which specific crime was involved, preventing the necessary legal distinction between crimes dependent on tax amounts and those independent of them.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 3 Cost.; Art. 24 Cost.; The Constitutional Court must distinguish between crimes dependent on tax amounts and those independent thereof; a constitutional question is inadmissible if the referring court fails to specify the concrete crime, preventing the Court from applying the correct legal distinction.

Parole chiave

Generato dall'IA
constitutional question inadmissibility tax penalty procedural requirement judicial discrimination claim specific crime specification Article 3 and 24 Constitution procedura fiscale amministrazione fiscale inchiesta per frode fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 Cost.
Art. 24 Cost.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 56, ultimo comma
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 56, ultimo

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 89/1982
Sentenza n. 247/1983
Generato dall'IA

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 56, ultimo

comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in

materia di accertamento delle imposte sui redditi) promosso con

ordinanza emessa il 12 gennaio 1988 dal Tribunale di Pistoia nel

procedimento penale a carico di Marraccini Fulvio, iscritta al n. 113

del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di

Marraccini Fulvio, il Tribunale di Pistoia, con ordinanza emessa in

data 12 gennaio 1988 (r.o. n. 113/1988), solleva, in riferimento agli

artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale

dell'art. 56, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,

nella parte in cui tale norma, col prevedere che l'azione penale, per

i reati in materia di accertamento delle imposte dei redditi, non

possa essere iniziata o proseguita fino a che l'accertamento di

imposta sia divenuto definitivo, dispone che - secondo quanto sarebbe

dato desumere dalla prevalente giurisprudenza, anche costituzionale

(sentt. nn. 88/1982 e 247/1983) - il giudicato delle Commissioni

tributarie faccia stato nel procedimento penale;

che, ad avviso dell'autorità remittente, la disposizione

impugnata discriminerebbe irrazionalmente, nel processo penale,

l'imputato nei cui confronti abbia acquisito valore di giudicato una

decisione del giudice tributario, e ciò sia rispetto al contribuente

che non abbia presentato ricorso a quest'ultimo giudice, sia, più in

generale, rispetto a tutti coloro che non debbano rispondere di reati

tributari, attese, in sostanza, le diverse e più ridotte

possibilità difensive offerte dal processo tributario;

che, il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto, a

mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la

questione sia dichiarata infondata;

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 89 del 1982,

decidendo sulla legittimità della subordinazione dell'inizio o

prosecuzione dell'azione penale all'accertamento definitivo reso in

sede di giurisdizione tributaria (art. 58 d.P.R. 26 ottobre 1972, n.

633) ha distinto a seconda che l'esistenza del reato dipenda o meno

dall'ammontare dell'imposta evasa, essendo sottratta al giudice

penale ogni competenza relativa all'accertamento di tale ammontare;

che l'ordinanza di rimessione omette del tutto di descrivere la

fattispecie concreta e di specificare quale delle diverse ipotesi di

reato contemplate dalla disposizione impugnata sia oggetto del

giudizio a quo, così impedendo a questa Corte di identificare, a

tenore della predetta distinzione, la censura sottopostale e di

verificarne l'effettiva rilevanza;

che pertanto la questione, giusta la costante giurisprudenza di

questa Corte, deve dichiararsi manifestamente inammissibile;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 56, ultimo comma, del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di

accertamento delle imposte sui redditi), in riferimento agli artt. 3

e 24 Cost., sollevata dal Tribunale di Pistoia con l'ordinanza

indicata in epigrafe (r.o. n. 113 del 1988).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI