Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 1090/1988 ECLI:IT:COST:1988:1090 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to rent law startup fee as constitutionally unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza 1090/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional complaint regarding Article 69 of the 1978 Urban Leases Law manifestly unfounded. The Pretore of Taranto challenged the mandatory startup fee obligation on landlords, citing Articles 3, 41, 42, and 53 of the Constitution. The Court ruled that this issue had already been settled in 1983 and that the economic interest protection falls within legislative discretion.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 26 comma 2 legge 11 marzo 1953 n. 87; Art. 9 comma 2 norme integrative: The Constitutional Court declares a constitutional question manifestly unfounded when it has already been ruled upon or when the matter falls within legislative discretion regarding economic interests.

Parole chiave

Generato dall'IA
Constitutional Complaint Urban Leases Law Startup Fee Obligation Legislative Discretion Manifest Unfoundedness Economic Interests Constitutional Review finanziamento dell'assicurazione infortuni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 26 comma 2 della legge 11 marzo 1953 n. 87
Art. 9 comma 2 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
art. 53 della Costituzione
392 del 1978 con l'art. 53 della Costituzione, la

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 300 del 1983
Considerato che con sentenza n. 300 del 1983 è già stata
Sentenza n. 139 del 1985
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge

27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili

urbani), promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre 1987 dal Pretore

di Taranto nel procedimento civile vertente tra Ventura Maria Stella

e Moschetti Cataldo, iscritta al n. 91 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima

serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Taranto, con ordinanza emessa il 16

ottobre 1987, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 53

della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 69 della

legge 27 luglio 1978, n. 392, "nella parte in cui dispone l'obbligo

generale del pagamento dell'indennità di avviamento commerciale a

carico del locatore e in favore del conduttore, al di fuori

dell'ipotesi ed indipendentemente dalla misura del concreto vantaggio

ottenuto dal primo in conseguenza dell'avviamento medesimo";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che con sentenza n. 300 del 1983 è già stata

dichiarata non fondata la questione di legittimità dell'art. 69

della legge 27 luglio 1978, n. 392, in riferimento agli artt. 3, 41 e

42 della Costituzione, e che nell'ordinanza di rimessione non vengono

addotti argomenti nuovi rispetto a quelli esaminati allora dalla

Corte;

che, per quanto attiene al prospettato contrasto dell'art. 69

della legge n. 392 del 1978 con l'art. 53 della Costituzione, la

giurisprudenza della Corte ha avuto modo di affermare che rientra

nella discrezionalità del legislatore l'individuazione delle ipotesi

in cui la tutela degli interessi economici di determinate categorie

deve essere posta a carico dell'intera collettività (v. sentenza n.

139 del 1985);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n.392,

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 53 della

Costituzione, dal Pretore di Taranto con ordinanza del 16 ottobre

1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositato nella cancelleria il 13 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI