Italian Constitutional Court dismisses challenge to rent law startup fee as constitutionally unfounded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional complaint regarding Article 69 of the 1978 Urban Leases Law manifestly unfounded. The Pretore of Taranto challenged the mandatory startup fee obligation on landlords, citing Articles 3, 41, 42, and 53 of the Constitution. The Court ruled that this issue had already been settled in 1983 and that the economic interest protection falls within legislative discretion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 26 comma 2 legge 11 marzo 1953 n. 87; Art. 9 comma 2 norme integrative: The Constitutional Court declares a constitutional question manifestly unfounded when it has already been ruled upon or when the matter falls within legislative discretion regarding economic interests.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge
27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili
urbani), promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre 1987 dal Pretore
di Taranto nel procedimento civile vertente tra Ventura Maria Stella
e Moschetti Cataldo, iscritta al n. 91 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima
serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Taranto, con ordinanza emessa il 16
ottobre 1987, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 53
della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 69 della
legge 27 luglio 1978, n. 392, "nella parte in cui dispone l'obbligo
generale del pagamento dell'indennità di avviamento commerciale a
carico del locatore e in favore del conduttore, al di fuori
dell'ipotesi ed indipendentemente dalla misura del concreto vantaggio
ottenuto dal primo in conseguenza dell'avviamento medesimo";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che con sentenza n. 300 del 1983 è già stata
dichiarata non fondata la questione di legittimità dell'art. 69
della legge 27 luglio 1978, n. 392, in riferimento agli artt. 3, 41 e
42 della Costituzione, e che nell'ordinanza di rimessione non vengono
addotti argomenti nuovi rispetto a quelli esaminati allora dalla
Corte;
che, per quanto attiene al prospettato contrasto dell'art. 69
della legge n. 392 del 1978 con l'art. 53 della Costituzione, la
giurisprudenza della Corte ha avuto modo di affermare che rientra
nella discrezionalità del legislatore l'individuazione delle ipotesi
in cui la tutela degli interessi economici di determinate categorie
deve essere posta a carico dell'intera collettività (v. sentenza n.
139 del 1985);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n.392,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 53 della
Costituzione, dal Pretore di Taranto con ordinanza del 16 ottobre
1987.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositato nella cancelleria il 13 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI