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Ordinanza 109/1988 ECLI:IT:COST:1988:109 Generato dall'IA

Ordinanza 109/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 109/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Regesto Legislator

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art. 151 c.p, art. 3 Cost; Ordinanza 109/1988 · Corte costituzionale: ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Parole chiave

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servizio militare disobbedienza militare attentato contro la sicurezza militare ordini di marcia militari violazioni della legge sulle armi tradimento militare

Disposizioni normative citate

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art. 151 c.p
Hermann, imputato del reato di cui all'art. 151 c.p.
art. 3 Cost
sottoposto a questa Corte, in riferimento all'art. 3 Cost., la
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 capoverso,

della legge 13 giugno 1912, n. 555 ("Disposizioni sulla cittadinanza

italiana"), promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1981 dal

Tribunale militare di Torino, iscritta al n. 434 del registro

ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 283 dell'anno 1981;

Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio penale a carico di Brugger

Hermann, imputato del reato di cui all'art. 151 c.p. mil. pace, per

non aver ottemperato alla chiamata alle armi, il Tribunale militare

territoriale di Torino, con ordinanza emessa il 14 aprile 1981, ha

sottoposto a questa Corte, in riferimento all'art. 3 Cost., la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma,

della legge 13 giugno 1912 n. 555 ("Disposizioni sulla cittadinanza

italiana");

che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione

impugnata, nella parte in cui non esime dagli obblighi del servizio

militare coloro che perdono la cittadinanza per le ragioni previste

dai nn. 1, 2 e 3 dello stesso art. 8, determina una ingiustificata

disparità di trattamento nei confronti di coloro che, perdendola

invece per rinuncia, ai sensi del precedente art. 7 della stessa

legge, non sono soggetti al servizio di leva;

che la rilevanza della questione viene motivata dal fatto che

l'eventuale caducazione della norma censurata, facendo venir meno in

capo all'imputato la qualità di iscritto alla leva, ne comporterebbe

la cancellazione dai ruoli matricolari, rendendo così impossibile la

commissione del reato ascrittogli;

Considerato che l'imputato ha perso la cittadinanza italiana ai

sensi dell'art. 8 n. 1 della legge n. 555 del 1912 e che quindi la

questione, per come è stata posta nell'ordinanza di rimessione, deve

intendersi limitata a tale parte della norma;

che, peraltro, la lamentata disparità di trattamento non

attiene a situazioni omogenee in quanto, mentre la perdita della

cittadinanza per rinunzia, contemplata dall'art. 7 della legge

citata, ha esclusivo riguardo al soggetto che sin dalla nascita gode

di un duplice status civitatis: italiano iure sanguinis e straniero

iure soli, quella prevista dal n. 1 dell'art. 8 della stessa legge

attiene invece al soggetto che, cittadino italiano fin dalla nascita,

acquista in seguito, spontaneamente, una cittadinanza straniera e

stabilisce la propria residenza all'estero;

che, pertanto, il differente trattamento circa gli obblighi

militari è giustificato dalla obiettiva diversità delle situazioni

che si intendono disciplinare, in quanto, nel primo caso,

l'acquisizione della cittadinanza straniera, cui può conseguire per

rinuncia la perdita di quella italiana, dipende da un evento

naturale, laddove nel secondo caso è effetto di un atto volontario

che potrebbe in ipotesi anche essere strumentale;

che la questione, nei limiti in cui è stata prospettata, è

manifestamente infondata;

che, tuttavia, nonostante tali limiti, la Corte formula

l'auspicio che l'intera materia costituisce oggetto di un'organica

revisione legislativa che tenga conto del tempo trascorso dal momento

in cui la vigente disciplina fu emanata, nonché della evoluzione dei

rapporti e degli scambi che ha finito per favorire sempre più la

libertà di stabilimento in paesi stranieri, rendendo così inattuali

disposizioni dettate con riferimento ad un diverso assetto della

società e facendo apparire superate, sotto molteplici aspetti,

quelle cautele che l'avevano ispirata;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e n. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi

davanti la Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 8, comma secondo, della legge 13 giugno

1912, n. 555 ("Disposizioni sulla cittadinanza italiana"), sollevata

in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale militare territoriale

di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI