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Ordinanza 1084/1988 ECLI:IT:COST:1988:1084 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to rent cap laws as unconstitutionally inadmissible due to legislative discretion.

Numero d'incarto Ordinanza 1084/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional questions regarding Articles 12 and 14 of the 1978 Urban Rental Law manifestly inadmissible. The Pretore of Acireale argued that capping rents at 3.85% of production costs excessively infringed on private property rights and economic initiative. The Court rejected this, ruling that the legislative choice to establish such controls represents a valid exercise of discretionary interest balancing.

Regesto Legislator

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Art. 26 comma 2 legge 11 marzo 1953 n. 87; Art. 9 Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale: The Court may declare a constitutional question inadmissible if it has already been ruled on identically, affirming that legislative choices regarding rent controls constitute a permissible discretionary balance of interests.

Parole chiave

Generato dall'IA
constitutional questions urban rental law private property rights legislative discretion interest balancing manifest inadmissibility rent control caps restrizione della proprietà

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 26 comma 2 della legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza n. 1048 del 1988
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 14 della

legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili

urbani"), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 22 febbraio 1988 dal Pretore di Acireale

nel procedimento civile vertente tra Morotti Margherita e Vinci

Emanuela, iscritta al n. 281 del registro ordinanze 1988 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, 1ª Serie speciale,

dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 16 marzo 1988 dal Pretore di Acireale nel

procedimento civile vertente tra Dell'Arte Grazia e Giuffrida

Francesco, iscritta al n. 300 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, 1ª Serie

speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di due giudizi aventi per oggetto la

determinazione del canone, il pretore di Acireale, con due ordinanze

emesse, rispettivamente, in data 22 febbraio 1988 e 16 marzo 1988, ha

sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale degli

artt. 12 e 14 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in relazione agli

artt. 41 e 42 della Costituzione;

che secondo il giudice a quo l'imposizione di un canone non

superiore al 3,85% del costo di produzione, parametro "notoriamente

inferiore" al valore di mercato (e perfino agli interessi legali ed a

quelli, moratori, per i contribuenti), avrebbe "eccessivamente

compresso" il diritto di proprietà e l'iniziativa economica privata,

creando una situazione di privilegio per il conduttore che prescinde

dalle condizioni economiche di questi;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha

concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che le questioni, per la loro identità, possono

essere riunite e decise con unico provvedimento;

che identica questione, sollevata dal medesimo giudice - seppure

con riferimento al solo art. 14 - è stata dichiarata manifestamente

inammissibile con ordinanza n. 1048, del 1988, ivi rilevandosi come

l'individuazione dei parametri fissati dalla norma censurata risponda

all'intento di stabilire un complesso di controlli sui canoni delle

locazioni perseguito dal legislatore attraverso molteplici e

coordinate scelte, frutto di discrezionale bilanciamento d'interessi;

che, pertanto, la questione è inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla corte

Costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 14 della

legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili

urbani"), sollevata, in relazione agli artt. 41 e 42 della

Costituzione, dal pretore di Acireale con le ordinanze di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI