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Ordinanza 1081/1988 ECLI:IT:COST:1988:1081 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses constitutional question as inadmissible due to prior illegitimacy declaration.

Numero d'incarto Ordinanza 1081/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 202 of the Civil Code manifestly inadmissible. The Tribunal of Catania argued the provision created an unjustified privilege for husbands in divorce cases, but the Court noted the norm had already been ruled unconstitutional in a 1987 decision. Consequently, the Court rejected the new challenge based on the principle that a question cannot be raised against a norm already declared invalid.

Regesto Legislator

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Art. 26, comma 2, of Law No. 87/1953; A constitutional question is inadmissible if the challenged norm has already been declared unconstitutional by the Court in a prior judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
constitutional question inadmissibility prior illegitimacy declaration Civil Code Article 202 husband privilege divorce separation of dote ripartizione della rendita per coniugi regime dei beni fra i coniugi assegno di matrimonio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 26, comma 2, of Law No. 87/1953
Art. 9 of the Integrative Rules for Judgments before the Constitutional Court

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 6 del 14 gennaio 1987
illegittima da questa Corte con la sentenza n. 6 del 14 gennaio 1987;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 202, commi

primo e secondo, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il

10 ottobre 1986 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile

vertente tra Sciuto Maria e Micci Michele, iscritta al n. 164 del

registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che nel corso di un procedimento avente ad oggetto la

separazione della dote promosso nei confronti del marito dalla parte

attrice (la quale aveva rinunziato alla domanda di addebito a

quest'ultimo della separazione personale), il Tribunale di Catania,

con ordinanza emessa il 10 ottobre 1986, ha sollevato, in relazione

agli artt. 3 e 29, secondo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 202, commi primo e secondo, del

codice civile (nella formulazione anteriore alla legge 19 maggio

1975, n. 151), nella specie applicabile per effetto della norma

transitoria di cui all'art. 227 della citata legge;

che, a parere del giudice a quo, l'impugnata disposizione, con

il permettere la separazione della dote soltanto nel caso di

separazione personale pronunciata per colpa del marito, realizzerebbe

un ingiustificato privilegio in favore di quest'ultimo.

Considerato che la norma impugnata è stata già dichiarata

illegittima da questa Corte con la sentenza n. 6 del 14 gennaio 1987;

che, pertanto, la questione è inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 202, commi primo e secondo, del

codice civile, già dichiarato illegittimo con sentenza n. 6 del 14

gennaio 1987, sollevata dal Tribunale di Catania con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI