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Ordinanza 1080/1988 ECLI:IT:COST:1988:1080 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to rental laws regarding public administration termination rights.

Numero d'incarto Ordinanza 1080/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional question inadmissible regarding the termination of rental contracts by public administrations. The lower court argued that the principle of impartiality required public landlords to provide a valid cause for termination, similar to private parties. The Court rejected this, stating that the ordinary legislature has the authority to balance interests and that imposing indefinite contracts solely on public entities would be irrational discrimination.

Regesto Legislator

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Art. 97, comma 1 Cost.; Art. 1, 3, 58, 65 Law 392/1978; Art. 657 CPC: The ordinary legislature may establish specific rules for public administration property rights without violating the principle of impartiality, and requiring a valid cause for termination by public landlords does not constitute irrational discrimination.

Parole chiave

Generato dall'IA
public administration rental contracts termination rights constitutional question irrational discrimination principle of impartiality legislative balance diritto di riprendere il possesso della cosa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 97, comma 1 Cost.
relazione all'art. 97, primo comma, della Costituzione, questione di
Art. 1, 3, 58, 65 Law 27 luglio 1978, n. 392
Art. 657 c.p.c.
immobili urbani"), e dell'art. 657 del codice di procedura civile,

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 252 del 1983
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 58 e 65

della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di

immobili urbani"), e dell'art. 657 del codice di procedura civile,

promosso con ordinanza emessa il 18 febbraio 1988 dal Pretore di

Cortina d'Ampezzo nel procedimento civile vertente tra

l'Amministrazione provinciale di Venezia e Barbato Elia, iscritta al

n. 151 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 18, prima Serie speciale, dell'anno

1988;

Visti gli atti di costituzione dell'Amministrazione provinciale di

Venezia e di Barbato Elia nonché l'atto di intervento del Presidente

del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio avente ad oggetto

l'intimazione di licenza per finita locazione e contestuale citazione

per la convalida, promosso dall'Amministrazione provinciale di

Venezia, nei confronti dell' ex custode di una colonia alpina, per il

rilascio di un immobile ad essa adiacente, il Pretore di Cortina

d'Ampezzo, con ordinanza emessa il 18 febbraio 1988, ha sollevato, in

relazione all'art. 97, primo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 58 e 65 della legge 27

luglio 1978, n. 392, e 657 del codice di procedura civile, nella

parte in cui consentono il recesso dalla locazione alla scadenza del

contratto senza prevedere una giusta causa anche allorché il

locatore sia la pubblica Amministrazione;

che il giudice a quo ritiene che il principio d'imparzialità

debba garantire tutti i soggetti che vengono in contatto con la

pubblica Amministrazione, onde quest'ultima, al fine di rendere

possibile il controllo del rispetto di detto principio, sarebbe

tenuta a motivare tutti i provvedimenti;

che si sono costituite entrambe le parti, rispettivamente

riservando il convenuto le proprie conclusioni ad una successiva

memoria ed insistendo per la declaratoria d'inammissibilità, o, in

subordine, d'infondatezza, l'Amministrazione intimante, la quale ha

altresì depositato memoria nell'imminenza della camera di consiglio;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha concluso per

la declaratoria di inammissibilità ovvero di manifesta infondatezza;

Considerato che questa Corte ha già rilevato (sent. n. 252 del

1983) come la formulazione dell'art. 657 del codice di procedura

civile, ove la si legga in termini di omessa previsione di una giusta

causa per la risoluzione - alla scadenza - della locazione, risulti

del tutto coerente con l'inesistenza sul piano sostanziale di una

corrispondente situazione soggettiva;

che in particolare, nella citata decisione, è stata esclusa la

fondatezza della tesi che vorrebbe trasformare la proprietà privata

in una funzione pubblica, osservandosi come sia proprio del

"legislatore ordinario il compito di introdurre, a seguito delle

opportune valutazioni e dei necessari bilanciamenti dei diversi

interessi, quei limiti che ne assicurano la funzione sociale";

che, a riguardo, la scelta per una durata minima, ma pur sempre

definita, della locazione, si inserisce nella organica disciplina

positiva che regola tale rapporto, correlandosi con il complessivo

quadro normativo;

che, quindi, sarebbe irrazionalmente discriminatoria

l'imposizione di un contratto a tempo indeterminato soltanto al

locatore-pubblica Amministrazione, mentre la prospettata previsione

di un obbligo di motivazione anche degli atti compiuti iure

privatorum, dalla stessa, verrebbe altresì a contrastare sia con i

criteri che regolano l'azione di quest'ultima, sia con il principio

generale dell'irrilevanza dei motivi nel negozio giuridico;

che, pertanto, la proposta questione è manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, 3, 58 e 65 della legge 27 luglio 1978,

n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), e dell'art.

657 del codice di procedura civile, sollevata, in relazione all'art.

97, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Cortina d'Ampezzo

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI