Constitutional question dismissed as already ruled non-founded in 1987 regarding pension reclassification. Disparity not found between career and role staff. No new grounds presented.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 162 of Law 312/1980 manifestly unfounded, as it had already been ruled non-founded in 2017. The applicant argued that the law created an irrational disparity between career directors and role staff regarding pension reclassification. The Court held that the two categories represent non-comparable situations with different statutory inclusions, justifying the differential treatment without violating equality principles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 Cost.; Art. 97 Cost.: A constitutional question is manifestly unfounded when the same issue was already declared non-founded by the Court in a prior decision, as no new grounds were presented in the remittance order.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 162 della l. 11
luglio 1980, n. 312 ("Nuovo assetto retributivo-funzionale del
personale civile e militare dello Stato"), promosso con ordinanza
emessa il 1° luglio 1987 dal T.A.R. per il Lazio sul ricorso proposto
da Quaranta Bruno contro il Ministero del lavori pubblici, iscritta
al n. 294 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale dell'anno
1988;
Visto l'atto di costituzione di Quaranta Bruno nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso del giudizio proposto da Quaranta Bruno
contro il Ministero dei lavori pubblici ed inteso ad ottenere la
riliquidazione del trattamento di quiescenza sulla base della
qualifica di dirigente generale, il T.A.R. del Lazio - con ordinanza
emessa in data 1° luglio 1987 - ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale
dell'art. 162 l. 11 luglio 1980 n. 312, in quanto, attribuendo in
sede di esodo volontario particolari benefici soltanto agli impiegati
del ruolo ad esaurimento, verrebbe a modificare irrazionalmente, e a
favore di questi ultimi, il rapporto con il personale appartenente
alla carriera dirigenziale;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri è intervenuta
chiedendo che la questione fosse dichiarata non fondata;
che il Quaranta si è costituito ed ha presentato memoria in
prossimità della discussione in camera di consiglio, chiedendo
dichiararsi la fondatezza della questione, o, in subordine, una
pronuncia interpretativa di rigetto, che faccia salva la sua pretesa
sostanziale;
Considerato che la questione sollevata con la predetta ordinanza
è stata già dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n.
521 del 1987;
che nella predetta decisione si è osservato come non sia
configurabile nessuna disparità di trattamento nei confronti di
coloro che sono stati inquadrati nella qualifica di primo dirigente e
di coloro che, non avendo trovato capienza nella predetta qualifica
dirigenziale, sono stati promossi ispettori generali ad esaurimento;
che, infatti, le due categorie rappresentano situazioni tra loro
non omogenee e, come tali, non comparabili;
che, per conseguenza, il diverso trattamento censurato non può
considerarsi privo di giustificazione, in quanto si ricollega alle
diverse modalità di inquadramento previste per le due summenzionate
categorie ed alle quali il legislatore connette una diversa
disciplina secondo le proprie attribuzioni discrezionali;
che dalle predette considerazioni resta assorbita la censura ex
art. 97 Cost., non rivestendo la stessa carattere autonomo rispetto a
quella rivolta all'art. 3 Cost.;
Ritenuto che nell'ordinanza di remissione non sono stati dedotti
ulteriori e nuovi profili rispetto a quelli esaminati con la citata
sentenza;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, delle norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 162 della legge 11 luglio 1980 n. 312
("Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e
militare dello Stato") sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97
Cost. dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con
l'ordinanza indicata in epigrafe, in quanto dichiarata non fondata
con sentenza n. 521 del 1987.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI