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Ordinanza 1078/1988 ECLI:IT:COST:1988:1078 Generato dall'IA

Constitutional Court dismisses question as unconstitutional law already declared invalid in prior judgment.

Numero d'incarto Ordinanza 1078/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Constitutional Court declared the constitutional questions inadmissible because the challenged law had already been ruled unconstitutional in a previous decision. The lower courts argued the law violated equality and social rights by denying disability benefits after retirement age. The Court rejected this since the legal provision was already removed from the legal order by Sentenza n. 436/1988.

Regesto Legislator

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Art. 26, comma 2, l. 11 marzo 1953, n. 87; Art. 9, comma 2, Norme integrative: if a norm is already declared unconstitutional, subsequent constitutional questions regarding the same norm are manifestly inadmissible.

Parole chiave

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manifestly inadmissible already declared unconstitutional identity of object prior judgment legal order removal diritto alla rendita d'invalidità nuova domanda di prestazioni d'invalidità gestione delle prestazioni di invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 26, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
art. 3 Cost
violazione dell'art. 3 Cost., tra coloro che, anche senza avere
art. 18 d.P.R. n. 468/68
questi ai sensi dell'art. 18 d.P.R. n. 468/68, e coloro che invece in

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sentenza n. 436 del 1988
illegittima con sentenza n. 436 del 1988.
ordinanza n. 815 del 1988
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3 della l. 12

giugno 1984, n. 222 (Revisione della disciplina della invalidità

pensionabile), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 29 gennaio 1988 dal Pretore di Termini

Imerese nel procedimento civile vertente tra Lo Nero Gaetano e

l'I.N.P.S., iscritta al n. 289 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima

serie speciale dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 29 gennaio 1988 dal Pretore di Termini

Imerese nel procedimento civile vertente tra Barone Agata e

l'I.N.P.S., iscritta al n. 290 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima

serie speciale dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che il Pretore di Termini Imerese, con ordinanza emessa

il 29 gennaio 1988, nel procedimento civile vertente tra Lo Nero

Gaetano e l'I.N.P.S. ed avente per oggetto il riconoscimento del

diritto all'assegno di invalidità o alla pensione di invalidità,

negati dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 3 l. 12 giugno 1984, n. 222

(Revisione della disciplina della invalidità pensionabile), ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost.,

questione di legittimità costituzionale del citato art. 3: norma che

non consente l'attribuzione dei predetti trattamenti a coloro che

presentino la relativa domanda successivamente al compimento

dell'età pensionabile;

che lo stesso Pretore, con ordinanza emessa sempre il 29 gennaio

1988, nel procedimento civile vertente tra Barone Agata e l'I.N.P.S.

ed avente oggetto analogo, ha sollevato identica questione di

costituzionalità;

che, secondo il giudice remittente, l'esclusione dalle

prestazioni previdenziali del rischio di inabilità o invalidità

dopo il compimento dell'età pensionabile violerebbe il disposto

dell'art. 38, secondo comma, Cost., privando il lavoratore inabile o

invalido della relativa tutela;

che, sempre secondo il giudice a quo, la previsione normativa

verrebbe a creare una inammissibile disparità di trattamento, in

violazione dell'art. 3 Cost., tra coloro che, anche senza avere

conseguito i necessari requisiti contributivi, presentino la domanda

all'istituto previdenziale prima del compimento dell'età

pensionabile e provvedano successivamente al perfezionamento di

questi ai sensi dell'art. 18 d.P.R. n. 468/68, e coloro che invece in

identica posizione - presentino la domanda successivamente al

compimento dell'età pensionabile;

Considerato che, per identità dell'oggetto, i giudizi vanno

riuniti e decisi con un'unica pronuncia;

che la Corte si è già pronunciata sulla questione oggetto dei

presenti giudizi con la sent. n. 436 del 1988, con cui ha dichiarato

la illegittimità costituzionale dell'art. 3 l. 12 giugno 1984 n.

222, per contrasto con gli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost.,

proprio in quanto esso vietava che, dopo il raggiungimento dell'età

pensionabile, il lavoratore potesse chiedere il riconoscimento dei

trattamenti di inabilità o di invalidità;

che, anche in conformità alla ord. n. 815 del 1988, la

questione va dichiarata manifestamente inammissibile in quanto è

già avvenuta l'eliminazione dall'ordinamento giuridico della

disposizione impugnata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 legge 12 giugno

1984, n. 222, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo

comma, Cost., dal Pretore di Termini Imerese con le ordinanze

indicate in epigrafe, in quanto la norma è stata già dichiarata

illegittima con sentenza n. 436 del 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI