Constitutional Court dismisses question as unconstitutional law already declared invalid in prior judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Constitutional Court declared the constitutional questions inadmissible because the challenged law had already been ruled unconstitutional in a previous decision. The lower courts argued the law violated equality and social rights by denying disability benefits after retirement age. The Court rejected this since the legal provision was already removed from the legal order by Sentenza n. 436/1988.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 26, comma 2, l. 11 marzo 1953, n. 87; Art. 9, comma 2, Norme integrative: if a norm is already declared unconstitutional, subsequent constitutional questions regarding the same norm are manifestly inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3 della l. 12
giugno 1984, n. 222 (Revisione della disciplina della invalidità
pensionabile), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 29 gennaio 1988 dal Pretore di Termini
Imerese nel procedimento civile vertente tra Lo Nero Gaetano e
l'I.N.P.S., iscritta al n. 289 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima
serie speciale dell'anno 1988;
2) ordinanza emessa il 29 gennaio 1988 dal Pretore di Termini
Imerese nel procedimento civile vertente tra Barone Agata e
l'I.N.P.S., iscritta al n. 290 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima
serie speciale dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che il Pretore di Termini Imerese, con ordinanza emessa
il 29 gennaio 1988, nel procedimento civile vertente tra Lo Nero
Gaetano e l'I.N.P.S. ed avente per oggetto il riconoscimento del
diritto all'assegno di invalidità o alla pensione di invalidità,
negati dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 3 l. 12 giugno 1984, n. 222
(Revisione della disciplina della invalidità pensionabile), ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost.,
questione di legittimità costituzionale del citato art. 3: norma che
non consente l'attribuzione dei predetti trattamenti a coloro che
presentino la relativa domanda successivamente al compimento
dell'età pensionabile;
che lo stesso Pretore, con ordinanza emessa sempre il 29 gennaio
1988, nel procedimento civile vertente tra Barone Agata e l'I.N.P.S.
ed avente oggetto analogo, ha sollevato identica questione di
costituzionalità;
che, secondo il giudice remittente, l'esclusione dalle
prestazioni previdenziali del rischio di inabilità o invalidità
dopo il compimento dell'età pensionabile violerebbe il disposto
dell'art. 38, secondo comma, Cost., privando il lavoratore inabile o
invalido della relativa tutela;
che, sempre secondo il giudice a quo, la previsione normativa
verrebbe a creare una inammissibile disparità di trattamento, in
violazione dell'art. 3 Cost., tra coloro che, anche senza avere
conseguito i necessari requisiti contributivi, presentino la domanda
all'istituto previdenziale prima del compimento dell'età
pensionabile e provvedano successivamente al perfezionamento di
questi ai sensi dell'art. 18 d.P.R. n. 468/68, e coloro che invece in
identica posizione - presentino la domanda successivamente al
compimento dell'età pensionabile;
Considerato che, per identità dell'oggetto, i giudizi vanno
riuniti e decisi con un'unica pronuncia;
che la Corte si è già pronunciata sulla questione oggetto dei
presenti giudizi con la sent. n. 436 del 1988, con cui ha dichiarato
la illegittimità costituzionale dell'art. 3 l. 12 giugno 1984 n.
222, per contrasto con gli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost.,
proprio in quanto esso vietava che, dopo il raggiungimento dell'età
pensionabile, il lavoratore potesse chiedere il riconoscimento dei
trattamenti di inabilità o di invalidità;
che, anche in conformità alla ord. n. 815 del 1988, la
questione va dichiarata manifestamente inammissibile in quanto è
già avvenuta l'eliminazione dall'ordinamento giuridico della
disposizione impugnata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 legge 12 giugno
1984, n. 222, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo
comma, Cost., dal Pretore di Termini Imerese con le ordinanze
indicate in epigrafe, in quanto la norma è stata già dichiarata
illegittima con sentenza n. 436 del 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI