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Ordinanza 1072/1988 ECLI:IT:COST:1988:1072 Generato dall'IA

Ordinanza 1072/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 1072/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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75, e art. 3 stesso d.P.R., come modificato dall'art. 7, comma primo,

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 1072/1988 · Corte costituzionale: 75, e art. 3 stesso d.P.R., come modificato dall'art. 7, comma primo,

Parole chiave

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riduzione delle prestazioni sospensione del diritto all'indennità adattamento delle retribuzioni calcolo dell'indennità di disoccupazione rendita per menomazione dell'integrità calcolo delle indennità giornaliere

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
in riferimento all'art. 3 Cost.;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R.

29 dicembre 1973, n. 1032 ("Approvazione del testo unico delle norme

sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e

militari dello Stato"), come modificato dalla l. 20 marzo 1980, n.

75, e art. 3 stesso d.P.R., come modificato dall'art. 7, comma primo,

della l. 29 aprile 1976, n. 177 ("Collegamento delle pensioni del

settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del

trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle

casse pensioni degli istituti di previdenza"), con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 15 luglio 1987 dal Tribunale

amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Ferrati

Angelo ed altri contro E.N.P.A.S. iscritta al n. 207 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 24 giugno 1987 dal Tribunale

amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da De

Angelis D'Ossat Sylva contro E.N.P.A.S. iscritta al n. 223 del

registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio,

con ordinanze 15 luglio 1987 (R.O. n. 207 del 1988) e 24 giugno 1987

(R.O. n. 223 del 1988), ha sollevato questioni di legittimità

costituzionale: a) dell'art. 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032,

come mod. dalla l. 20 marzo 1980, n. 75, nella parte in cui esclude

la computabilità dell'indennità integrativa speciale dalla base di

computo dell'indennità di buonuscita E.N.P.A.S., in riferimento agli

artt. 3, 36 e 38 Cost.; b) degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre

1973, n. 1032, (come mod. dall'art. 7, primo comma, della l. 29

aprile 1976, n. 177 e dalla l. 20 marzo 1980, n. 75), nella parte in

cui limitano all'80 per cento della retribuzione annua (comprensiva

della tredicesima mensilità) la base di computo dell'indennità di

buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S. in riferimento all'art. 3 Cost.;

Considerato che i giudizi vanno riuniti, stante l'identità della

questionii sollevate;

che questa Corte con la sentenza 25 febbraio 1988, n. 220 ha

già dichiarato non fondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.

1032 così come modificati dall'art. 7, primo comma, della l. 29

aprile 1976, n. 177 e dalla l. 20 marzo 1980, n. 75, nella parte in

cui limitano all'80 per cento dello stipendio annuo la base di

calcolo dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali, in

riferimento all'art. 3 Cost.;

che, con la stessa sentenza, questa Corte ha dichiarato

inammissibile, censurandosi una scelta riservata alla

discrezionalità legislativa, la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.

1032, così come mod. dall'art. 7, primo comma, della l. 29 aprile

1976, n. 177 e dalla l. 20 marzo 1980, n. 75 - nella parte in cui

escludono l'indennità integrativa speciale dalla base di calcolo

dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali - in riferimento

agli artt. 3, 36 e 38 Cost.;

che tali questioni sono già state dichiarate, rispettivamente,

manifestamente infondate con ordinanza 10 giugno 1988, n. 639 e

manifestamente inammissibili con la stessa ordinanza e con ordinanza

21 luglio 1988, n. 869;

che, le questioni sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe

sono identiche a quelle già decise;

che non sono state addotti argomenti nuovi;

Visti gli artt. 26, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti di giudizi:

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973,

n. 1032 ("Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni

previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello

Stato"), come mod. dalla l. 20 marzo 1980, n. 75, nella parte in cui

esclude l'indennità integrativa speciale dalla base di calcolo

dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali, sollevate dal

Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con ordinanze 15

luglio 1987 (R.O. n. 207 del 1988) e 24 giugno 1987 (R.O. n. 223 del

1988), in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre

1973, n. 1032, (come mod. dall'art. 7, primo comma, della l. 29

aprile 1976, n. 177 e dalla l. 20 marzo 1980, n. 75), nella parte in

cui limitano all'80 per cento della retribuzione annua la base di

calcolo dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali,

sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con

ordinanza 15 luglio 1987 (R.O. n. 207 del 1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI