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Ordinanza 1071/1988 ECLI:IT:COST:1988:1071 Generato dall'IA

Ordinanza 1071/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 1071/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 41 della

Regesto Legislator

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Ordinanza 1071/1988 · Corte costituzionale: 17 e 41 della

Parole chiave

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scala decrescente dei contributi ricorso all'assistenza sociale classe di stipendio riduzione delle prestazioni posizioni amministrative del funzionario impieghi nella pubblica amministrazione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 41 della

l. 3 aprile 1979, n. 101 ("Nuovo ordinamento del personale delle

aziende dipendenti dal Ministero delle poste e telecomunicazioni e

relativo trattamento economico"), promosso con ordinanza emessa il 23

febbraio 1987 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sui

ricorsi riuniti proposti da Graziani Florindo ed altri contro

l'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed altro, iscritta al n.

143 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 17, prima serie speciale dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio,

con ordinanza 23 febbraio 1987 (R.O. n. 143 del 1988) ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.

3, 36, 38 e 97 Cost., degli artt. 17 e 41 della l. 3 aprile 1979, n.

101, nella parte in cui dispongono per talune categorie di

dipendenti, l'attribuzione di uno stipendio iniziale della categoria

immediatamente inferiore a quella d'inquadramento;

che tale questione è analoga ad altre già dichiarate

manifestamente infondate con ordinanze 23 dicembre 1987, n. 601 e 27

aprile 1988, n. 494;

che non sono stati addotti motivi nuovi che possano indurre

questa Corte a discostarsi da tale decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, delle Norme integrative per i

giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 17 e 41 della l. 3 aprile 1979, n. 101

("Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo

trattamento economico"), sollevata con l'ordinanza 23 febbraio 1987

(R.O. n. 143 del 1988) del Tribunale amministrativo regionale per il

Lazio, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI