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Ordinanza 1070/1988 ECLI:IT:COST:1988:1070 Generato dall'IA

Constitutional Court declares questions of unconstitutionality inadmissible due to prior identical rulings on legislative discretion.

Numero d'incarto Ordinanza 1070/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Constitutional Court declared the constitutional questions regarding Article 38 of the Unified Social Security Regulations manifestly inadmissible. The Regional Administrative Court had challenged the exclusion of special integration indemnity from severance pay calculations, citing Articles 3, 36, and 38 of the Constitution. The Court rejected the challenge because the same issues had already been ruled inadmissible in previous decisions, finding no new grounds to re-examine the legislative choice.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 3, 36, 38 Cost.; Art. 26 comma 2 legge 87/1953; When identical constitutional questions have already been declared inadmissible due to legislative discretion, new challenges based on the same grounds are manifestly inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
manifestly inadmissible legislative discretion constitutional questions prior rulings severance pay social security regulations identical issues compensazione della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 26, second comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
Artt. 3, 36 e 38 Cost.
agli artt. 3, 36 e 38 Cost., dell'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sentenza n. 220 del 1988
ordinanza 10 giugno 1988, n. 639
ordinanza 21 luglio 1988, n. 869
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R.

29 dicembre 1973, n. 1032 ("Approvazione del testo unico delle norme

sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e

militari dello Stato"), promosso con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 aprile 1986 dal Tribunale

amministrativo regionale per la Toscana sul ricorso proposto da

Selina Giovanni ed altri contro E.N.P.A.S. e Ministero della Difesa,

iscritta al n. 118 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale,

dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 9 aprile 1988 dal Tribunale

amministrativo regionale per la Toscana sul ricorso proposto da

Filice Francesco ed altri contro E.N.P.A.S. e Ministero della Difesa,

iscritta al n. 119 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale,

dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Toscana,

con due ordinanze emesse il 9 aprile 1986 (R.O. nn. 118 e 119/1988)

ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 3, 36 e 38 Cost., dell'art. 38 del d.P.R. 28 dicembre

1973, n. 1032 (recte: d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032), nella parte

in cui non prevede, come elemento costitutivo della base per il

computo dell'indennità di buonuscita, l'indennità integrativa

speciale;

Considerato che i giudizi promossi con le citate ordinanze vanno

riuniti, stante l'identità delle questioni sollevate;

che le questioni sollevate con le predette ordinanze sono già

state dichiarate inammissibili da questa Corte con la sentenza n. 220

del 1988, censurandosi una scelta riservata alla discrezionalità

legislativa;

che, successivamente, per tale stessa ragione, analoghe

questioni sono state dichiarate manifestamente inammissibili con le

ordinanze 10 giugno 1988, n. 639 e 21 luglio 1988, n. 869;

che non sono stati addotti motivi nuovi rispetto a quelli già

esaminati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973,

n. 1032 ("Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni

previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello

Stato"), sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per la

Toscana con ordinanze 9 aprile 1986 (R.O. nn. 118 e 119/1988) in

riferimento agli artt. 3, 36 e 38, secondo comma, Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI