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Ordinanza 1068/1988 ECLI:IT:COST:1988:1068 Generato dall'IA

Constitutional Court remands case to clarify if dismissal was formal or summary and if collective agreement guarantees apply.

Numero d'incarto Ordinanza 1068/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Constitutional Court ordered the return of case files to the Florence Magistrate to clarify two critical procedural points. The petitioner argued that a disciplinary dismissal violated constitutional rights due to lack of prior accusation and defense, while the lower court raised a constitutional question regarding Article 7 of the Workers' Statute. The Court decided to remand the case because the lower court's order failed to specify whether the dismissal was formal or summary and whether the applicable collective agreement explicitly incorporates the procedural guarantees of Article 7.

Regesto Legislator

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Art. 7, comma 2 e 3, della legge 20 maggio 1970 n. 300; When a constitutional question is raised without clarifying the nature of the dismissal or the applicability of collective agreement guarantees, the case must be remanded for further factual determination.

Parole chiave

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Workers' Statute Disciplinary dismissal Procedural guarantees Collective agreement Constitutional question Remand of case Summary dismissal licenziamento per motivi economici

Disposizioni normative citate

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Art. 7, comma 2 e 3, della legge 20 maggio 1970 n. 300
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 2 e 3,
Art. 2 Cost.
dell'art. 2118 cod. civ. oppure in tronco ai sensi dell'art. 2119; b)
Art. 3 Cost.
art. 2118 cod. civ
dell'art. 2118 cod. civ. oppure in tronco ai sensi dell'art. 2119; b)
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 2 e 3,

della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà

e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività

sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), promosso

con ordinanza emessa il 16 dicembre 1987 dal Pretore di Firenze nel

procedimento civile vertente tra Fasciana Luigi e Ditta David

Sollazzini e figli, iscritta al n. 139 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima

serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 ottobre 1988 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Udito l'Avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da Fasciana Luigi

per ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento

intimatogli dalla s.n.c. Sollazzini Davide & Figli "con motivazione

disciplinare", senza previa contestazione dell'addebito e audizione a

difesa, il Pretore di Firenze, con ordinanza del 16 dicembre 1987, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo e terzo comma, della

legge 20 maggio 1970 n. 300, nella "parte in cui esclude

l'applicabilità alle sanzioni espulsive applicate in imprese con

meno di sedici dipendenti";

Considerato che nell'ordinanza di rimessione non sono precisati

due punti rilevanti per la valutazione della questione, e cioè: a)

se nella specie il licenziamento, motivato da un inadempimento

contrattuale del prestatore di lavoro, sia stato intimato ai sensi

dell'art. 2118 cod. civ. oppure in tronco ai sensi dell'art. 2119; b)

se il contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro de quo -

senza distinguere tra imprese soggette o no alla legislazione

speciale limitatrice dei licenziamenti - richiami espressamente in

tema di licenziamenti "per mancanze" le garanzie procedimentali

previste dall'art. 7 dello statuto dei lavoratori in materia di

preventiva contestazione dell'addebito e audizione a difesa del

lavoratore;

che pertanto si rende necessario restituire gli atti al Pretore

di Firenze perché chiarisca i punti sopra indicati.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Firenze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI