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Sentenza 1062/1988 ECLI:IT:COST:1988:1062 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses constitutional complaints regarding Sicilian election law inelegibility rules.

Numero d'incarto Sentenza 1062/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Constitutional Court declared the constitutional complaints regarding Article 5, Section 3 of the Sicilian election law inadmissible. The Court found the lower court's reasoning insufficient because it failed to specify whether the relevant officials resigned before the presentation of their candidacy. Consequently, the Court could not determine if the inelegibility stemmed from a conflict of interest removable before the election or from a position of power preventing influence on the election outcome.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 5, n. 3 del d. Pres. Reg. Sic. 20 agosto 1960 n. 3; The constitutional question is inadmissible when the lower court fails to ascertain whether the official resigned before the presentation of the candidacy, as this distinction determines whether the issue is one of removable conflict of interest or absolute inelegibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
constitutional complaint inadmissibility inelegibility of public officials conflict of interest removal Sicilian election law timing of resignation convalidation of election insufficient motivation soggiorno obbligato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5, n. 3 del d. Pres. Reg. Sic. 20 agosto 1960 n. 3
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, n.
Art. 3 Cost.
Art. 51, secondo comma, Cost.
dell'art. 51 Cost., non potendo la Regione, senza che ricorrano
art. 51 Cost
dell'art. 51 Cost., non potendo la Regione, senza che ricorrano

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 45 del 1977
profilo costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 45 del 1977;
Sentenza n. 129 del 1975
Sentenza n. 432 del 1987
sentenza n. 432 del 1987.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, n. 3, del d.

Presidente della Regione Sicilia, 20 agosto 1960, n. 3 (Approvazione

del testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali

nella Regione siciliana), promosso con ordinanze emesse il 17 gennaio

1986 (n. 2 ordinanze) e il 20 dicembre 1985 (n. 8 ordinanze) dal

Tribunale di Catania, iscritte ai numeri 232, 233, 234, 235, 236,

237, 238, 239, 240 e 241 del reg. ord. 1988 e pubblicate nella G.U.

della Repubblica n. 23 prima serie speciale dell'anno 1988.

Udito nell'udienza pubblica del 27 settembre 1988 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

1. - Il Tribunale di Catania, con otto ordinanze, tutte datate 20

dicembre 1985 (numeri 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240 e 241 R.O.

1988), sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 5

numeri 3 e 7 del d. Pres. Reg. Sicilia 20 agosto 1960 n. 3, in

riferimento agli articoli 3 e 51 Cost.

Con due successive ordinanze, datate 17 gennaio 1986 (numeri 232 e

233 Reg. ord. 1988), lo stesso Tribunale sollevava questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5 n. 3 del medesimo decreto,

sempre in riferimento agli stessi parametri costituzionali.

Come si evince dalle date, e dai numeri di registrazione, tutte le

predette dieci ordinanze sono state trasmesse alla Corte nel corso di

quest'anno, benché pronunziate tra la fine del 1985 e i primi giorni

del 1986.

2. - Le ultime due ordinanze, che investono soltanto il n. 3

dell'impugnato art. 5 del decreto, riguardano l'ineleggibilità a

consigliere comunale di componenti dei Comitati di gestione U.S.L.,

anche se cessati dalla carica o, comunque, dimessisi prima della

convalida dell'elezione. Le altre tutte, che impugnano oltre al n. 3

anche il n. 7 del predetto articolo, si riferiscono

all'ineleggibilità, nelle stesse condizioni ora dette, di coloro che

ricevono salari o stipendi dal Comune, o che hanno parte,

direttamente o indirettamente, in servizi prestati nell'interesse del

Comune (nella specie, medici convenzionati o dipendenti delle

U.S.L.).

Lamentano le ordinanze, da una parte, che il n. 3 dell'art. 5 del

denunziato decreto sancisca per la Sicilia l'ineleggibilità a

Consigliere comunale degli Amministratori di Enti come le U.S.L.,

senza possibilità di rimuoverla, quando sul resto del territorio

nazionale, a seguito della l. 23 aprile 1981 n. 184,

l'ineleggibilità può essere rimossa mediante tempestiva scelta di

dimissioni o di collocamento in aspettativa. Dall'altra, che uguale

ineleggibilità è prevista, in forza dei numeri 3 e 7 dello stesso

articolo, per i semplici dipendenti delle U.S.L. e per coloro che

hanno parte anche indiretta in servizi prestati nell'interesse del

Comune: situazioni che, per la legge nazionale, o non sono

addirittura previste, oppure sono considerate come cause di mera

incompatibilità.

Tutto ciò comporterebbe violazione non solo del principio di

eguaglianza rispetto agli altri cittadini italiani, ma anche

dell'art. 51 Cost., non potendo la Regione, senza che ricorrano

particolari esigenze locali, istituire limiti ulteriori per i

cittadini residenti rispetto a quelli stabiliti dalle leggi statali.

3. - Nessuno si è costituito, né ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

1. - Deve subito rilevarsi che la sopravvenuta l. reg. Sicilia 24

giugno 1986 n. 31, adeguandosi alla l. statale 23 aprile 1981 n. 154

ha risolto, sostanzialmente nel senso auspicato dalle ordinanze di

rimessione, le questioni proposte.

Senonché, a differenza della l. statale n. 154 del 1981, che

all'art. 12, primo co., detta una norma transitoria per la quale le

disposizioni della nuova legge si applicano anche ai giudizi in corso

al momento delle sua entrata in vigore, la legge regionale citata non

contiene alcuna analoga norma. Ne consegue che la Corte deve decidere

le questioni proposte secondo il contenuto delle ordinanze di

rimessione.

In proposito, però, occorre ricordare che il n. 3 dell'art. 5 d.

Pres. Reg. Sicilia 20 agosto 1960 n. 3, ora impugnato, nella parte in

cui considera ineleggibili coloro che ricevono uno stipendio o

salario da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o

sottoposti a vigilanza del Comune, che abbiano fatto venir meno tale

situazione prima della convalida della elezione, è già stato

dichiarato costituzionalmente illegittimo con sent. 4 gennaio 1977 n.

45. Altrettanto dicasi per il n. 7 dello stesso articolo, la cui

costituzionale illegittimità è stata dichiarata con sent.12

novembre 1987 n. 432. Per queste parti, quindi, le proposte questioni

sono manifestamente inammissibili.

2. - Rimane, però, ancora "scoperta" l'ipotesi degli

amministratori degli enti, degli istituti o delle aziende di cui

sopra, pure menzionati come ineleggibili dal n. 3 dell'art. 5: nella

specie - come si è ricordato nella narrativa di fatto - si tratta

dei componenti dei Comitati di gestione delle U.S.L.

Ora, deve rilevarsi che tanto la l. reg. Sicilia n. 31 del 1986

quanto la l. statale n. 154 del 1981, prevedono quelle stesse

situazioni come cause d'ineleggibilità rispettivamente agli articoli

9, numeri nove e dieci, e 2, numero 8. È vero, però, che in queste

leggi è contemplata la possibilità di rimuovere le dette cause,

anche se sopravvenute, mentre nulla dice in proposito il decreto

impugnato. Sicché, sotto tale riguardo, potrebbe effettivamente

determinarsi un irrazionale trattamento differenziato fra cittadini

siciliani e gli altri cittadini della Repubblica, non giustificato da

particolari esigenze locali. Tuttavia, per potere apprezzare la

rilevanza della questione in relazione ai due casi prospettati con le

due ordinanze 17 gennaio 1986, rispettivamente numeri 232 e 233 Reg.

ord. 1988, occorrerebbe conoscere se - come prevedono le leggi sopra

indicate - la causa d'ineleggibilità sia stata rimossa

dagl'interessati "prima della presentazione della candidatura". Le

ordinanze, invece, fanno riferimento a dimissioni avvenute "prima

della convalida dell'elezione": il che non è sufficiente a

identificare l'esatto momento della rimozione, dato che anche la

presentazione delle candidature avviene ovviamente prima della

convalida dell'elezione. Né può valere il riferimento alla sent. 21

maggio 1975 n. 129 di questa Corte, la quale effettivamente

dichiarava l'illegittimità dell'art. 15, numero tre, del d.P.R. 16

maggio 1960, n. 570, nella parte in cui considerava ineleggibili gli

amministratori di enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a

vigilanza del Comune, cessati dalla carica o dimessisi prima della

convalida dell'elezione. Non può valere perché quella sentenza

considerava un unico profilo della posizione dell'amministratore

dell'ente dipendente o vigilato del Comune, quello concernente la

possibile conflittualità d'interessi. Causa questa che

effettivamente ben può essere rimossa prima che il conflitto abbia

concretamente a verificarsi, e quindi anche dopo l'elezione purché

prima della sua convalida. Ma più che di ineleggibilità si

tratterebbe allora di causa d'incompatibilità.

In realtà, invece, l'ineleggibilità dell'amministratore dipende

dalla sua posizione di preminenza e di potere che può consentirgli

di influire sull'esito stesso dell'elezione. Di tal che è essenziale

sapere, per potere rettamente decidere, se gli amministratori di cui

alle ordinanze in esame si sieno o non dimessi prima della

presentazione delle candidature.

Ciò non essendo precisato nelle ordinanze, la motivazione è

insufficiente e la questione conseguentemente inammissibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5, numero tre, del d. Pres. Reg. Sic. 20

agosto 1960 n. 3 (Approvazione del testo unico delle leggi per la

elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana), sollevata

dal Tribunale di Catania con le ordinanze n. 232 e 233 reg. ord. 1988

datate 17 gennaio 1986, in riferimento agli articoli 3 e 51, secondo

comma, Cost.

b) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5, numero tre, del predetto

decreto presidenziale, sollevata dal Tribunale di Catania con

ordinanza n. 238 reg. ord. del 20 dicembre 1985, in riferimento agli

articoli 3 e 51, secondo comma, Cost., già dichiarato sotto tale

profilo costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 45 del 1977;

c) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5, numero 7, del predetto

decreto presidenziale, sollevata dal Tribunale di Catania con le

ordinanze numeri 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240 e 241 del 20

dicembre 1985, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con

sentenza n. 432 del 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI