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Ordinanza 1058/1988 ECLI:IT:COST:1988:1058 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses constitutional challenge to pension fund contribution rates as already decided.

Numero d'incarto Ordinanza 1058/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional questions regarding Article 10 of the 1972 decree manifestly unfounded. The Court of Accounts and the Rome Tribunal had challenged the provision, arguing it exceeded legislative delegation by setting contribution rates for notary fees. Relying on a prior decision from the same year, the Court ruled that the issue was already resolved and dismissed the current proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 26 comma 2 legge 11 marzo 1953 n. 87; Art. 9 Norme integrative: The Constitutional Court declares a constitutional question manifestly unfounded when the same issue has already been definitively ruled upon in a previous judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
manifestly unfounded repeated question legislative delegation pension funds contribution rates notary fees prior judgment tasso di contribuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 26 comma 2 della legge 11 marzo 1953 n. 87
Art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 414 del 1988
Corte con la sentenza n. 414 del 1988;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 del d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 648 (Riordinamento dei fondi di previdenza e

armonizzazione delle tabelle dei tributi speciali) in relazione alla

l. 9.10.1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica

per la riforma Tributaria), promosso con:

1) ordinanza emessa l'11 novembre 1986 dalla Corte dei Conti nel

giudizio sui conti giudiziali del Ministero delle Finanze resi dal

conservatore dei registri immobiliari di Firenze dott. De Feo Pietro,

iscritta al n. 172 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale

dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 29 settembre 1988 dal Tribunale di Roma

nel procedimento civile vertente tra il Fondo di Previdenza a favore

del Ministero delle Finanze e Guglielmino Paolo, iscritta al n. 174

del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice

relatore Prof. Luigi Mengoni;

Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza dell'11 novembre

1986, pervenuta alla Corte costituzionale il 7 aprile 1988, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648, in riferimento agli artt. 76 e 77

Cost., nella parte in cui prevede che, in favore del Fondo di

previdenza del personale periferico delle tasse e delle imposte

indirette sugli affari (ora confluito, per effetto del d.P.R. n. 211

del 1981, nel Fondo di previdenza per il personale del Ministero

delle Finanze), sul totale lordo degli emolumenti spettanti al

conservatore dei registri immobiliari (c.d. emolumenti ipotecari)

"venga operata una ritenuta con la stessa aliquota stabilita col

decreto ministeriale di cui al secondo comma del precedente art. 2":

aliquota fissata nella misura del 30% dal d.m. 2 marzo 1973 e

applicata limitatamente al periodo dal 1° gennaio 1973 (data di

entrata in vigore del d.P.R. n. 648 cit.) al 25 novembre 1973, data

di entrata in vigore della legge 15 novembre 1973, n. 734, che ha

ripristinato l'aliquota precedente del 10% stabilita dalla legge n.

545 del 1971;

che la medesima questione è stata sollevata dal Tribunale di

Roma con ordinanza del 29 settembre 1987, pervenuta alla Corte

costituzionale il 7 aprile 1988;

che la norma impugnata è ritenuta dai giudici remittenti

viziata da eccesso di delega, in relazione agli artt. 1 e 11 n. 5

della legge di delegazione 9 ottobre 1971 n. 825 per la riforma

tributaria, sia perché "la delega conferita per la riorganizzazione

delle casse mutue tra il personale non appare comprendere (a parte il

dubbio sulla riferibilità ai fondi di previdenza) il potere di

disciplinare, addirittura in aumento, l'aliquota dei contributi

gravanti sugli emolumenti di cui è causa", sia perché la norma

delegante prevede solo l'"armonizzazione delle tabelle dei tributi

speciali", dai quali si distinguono gli emolumenti spettanti ai

conservatori dei registri immobiliari;

che nei giudizi davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, chiedendo una pronuncia di infondatezza;

Considerato che i due giudizi, avendo il medesimo oggetto, vanno

riuniti e decisi con unico provvedimento;

che la questione è già stata dichiarata infondata da questa

Corte con la sentenza n. 414 del 1988;

che le odierne ordinanze di rimessione ripetono i medesimi

argomenti già esaminati nei giudizi precedenti, definiti dalla

sentenza citata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 10 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 648

("Riordinamento dei fondi di previdenza e armonizzazione delle

tabelle dei tributi speciali") sollevata, in riferimento agli artt.

76 e 77 Cost., dalle ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI