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Ordinanza 1057/1988 ECLI:IT:COST:1988:1057 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses constitutional complaint regarding unequal treatment of unmarried minors over 18. The court rules the legislative choice is not arbitrary.

Numero d'incarto Ordinanza 1057/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Articles 390 and 397 of the Civil Code inadmissible. The Tribunal of Agrigento argued that unmarried minors over 18 faced unequal treatment compared to those who marry, as only the latter could obtain judicial emancipation for business activities. The Court rejected this claim by distinguishing judicial emancipation from legal emancipation, which is inherently tied to marriage and thus incompatible with parental authority.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 3 Cost.; The legislative choice to exclude unmarried minors over 18 from judicial emancipation is not arbitrary and does not violate the principle of equality, as judicial emancipation is a distinct institution from legal emancipation which is predicated on the incompatibility of marital status with parental authority.

Parole chiave

Generato dall'IA
judicial emancipation unmarried minors parental authority legal equality discretionary legislative choice Civil Code constitutional complaint attività lucrativa del coniuge

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 Cost.
costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt.
Art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
art. 3 Cost
costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 390 e 397

cod.civ., promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1987 dal

Tribunale di Agrigento sul ricorso proposto da Borsellino Mario ed

altra, iscritta al n. 77 del registro ordinanze 1988 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie

speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26.10.1988 il Giudice relatore

Prof. Luigi Mengoni;

Ritenuto che il Tribunale di Agrigento, Sezione civile, con

ordinanza del 5 novembre 1987, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 390 e

397 cod. civ., in considerazione della disparità di trattamento

riservata ai minori ultrasedicenni non coniugati rispetto a quelli

che contraggono matrimonio, essendo concessa soltanto ai secondi, e

non anche ai primi, la possibilità - in base all'emancipazione

collegata ope iuris al matrimonio - di ottenere l'autorizzazione

all'esercizio di un'impresa commerciale;

che tale disparità, ad avviso del giudice remittente, risulta

ancora più evidente ove si consideri che l'emancipazione di diritto

non viene meno qualora il matrimonio sia annullato per una causa

diversa dall'età oppure ne sopravvenga lo scioglimento;

che nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in

subordine, infondata;

Considerato che l'emancipazione di diritto ha uno specifico

fondamento nel matrimonio in ragione dell'incompatibilità dello

stato coniugale col perdurare della soggezione alla potestà dei

genitori o alla tutela;

che, in questo senso, diametralmente opposta è la posizione del

minore ultrasedicenne non coniugato, onde l'esclusione nei suoi

confronti della possibilità di emancipazione per provvedimento del

giudice è una scelta discrezionale del legislatore in nessun modo

censurabile alla stregua del principio di cui all'art. 3 Cost.,

l'emancipazione giudiziale essendo un istituto (soppresso dalla legge

n. 39 del 1975) diverso dall'emancipazione di diritto;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 390 e 397 cod. civ.,

sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di

Agrigento con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI