Italian Constitutional Court declares constitutional question inadmissible due to identical prior ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 17 of Law No. 475/1968 manifestly inadmissible. The Tribunal of Padua challenged the law's exclusion of provisional pharmacy managers from startup indemnity, arguing it violated Article 3 of the Constitution. The Court rejected this because the same issue was already ruled unconstitutional in a prior decision from November 1988.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 26 l. 11 marzo 1953, n. 87; Art. 9 Norme integrative: A constitutional question is manifestly inadmissible if the challenged norm has already been declared unconstitutional by the Court in a previous judgment on identical grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge
2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico),
promosso con ordinanza emessa il 22 maggio 1987 dal Tribunale di
Padova nel procedimento civile vertente tra Tatta Franco e Gris
Antonio, iscritta al n. 74 del registro ordinanze 1988 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie
speciale, dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che con atto del 5 luglio 1983 Franco Tatta conveniva in
giudizio dinanzi al Tribunale di Padova Antonio Gris, chiedendone la
condanna al pagamento dell'indennità di avviamento per la farmacia
di Piove di Sacco, fraz. Corte, della quale aveva assunto la gestione
provvisoria dal 1978 al febbraio 1984, quando era a lui subentrato il
convenuto a seguito di concorso;
che nel corso del giudizio, il Tribunale adito, rilevato che
nella fattispecie trattavasi di farmacia non di nuova istituzione e
che l'art. 17 della legge 2 aprile 1968, n. 475 riconosce il diritto
all'indennità di avviamento di cui all'art. 110 del T.U.LL.SS.
esclusivamente al gestore provvisorio di farmacie di nuova
istituzione (secondo l'interpretazione della Cassazione, condivisa
dal Tribunale), ha sollevato questione di legittimità costituzionale
del predetto art. 17 l. n. 475/68 in riferimento all'art. 3 Cost.,
"nella parte in cui non prevede, ai fini della regolamentazione
dell'indennità di avviamento, anche la posizione dei gestori
provvisori di farmacia non di nuova istituzione";
che non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
né si sono costituite parti private;
Considerato che identica questione è stata già esaminata da
questa Corte che, con sentenza n. 333 del 1988, ha dichiarato la
illegittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968,
n. 475 "nella parte in cui non prevede anche per i gestori provvisori
di farmacie non di nuova istituzione la regolamentazione
dell'indennità di avviamento prevista dall'art. 110 del T.U. delle
leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265";
che, pertanto, la questione va ora dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968,
n. 475 ("Norme concernenti il servizio farmaceutico"), sollevata in
riferimento all'art. 3 Cost. dal Tribunale di Padova con l'ordinanza
in epigrafe, in quanto la norma impugnata è già stata dichiarata,
con sentenza n. 333 del 1988, costituzionalmente illegittima "nella
parte in cui non prevede anche per i gestori provvisori di farmacia
non di nuova istituzione la regolamentazione dell'indennità di
avviamento prevista dall'art. 110 del T.U. delle leggi sanitarie
approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI