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Ordinanza 1056/1988 ECLI:IT:COST:1988:1056 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court declares constitutional question inadmissible due to identical prior ruling.

Numero d'incarto Ordinanza 1056/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 17 of Law No. 475/1968 manifestly inadmissible. The Tribunal of Padua challenged the law's exclusion of provisional pharmacy managers from startup indemnity, arguing it violated Article 3 of the Constitution. The Court rejected this because the same issue was already ruled unconstitutional in a prior decision from November 1988.

Regesto Legislator

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Art. 26 l. 11 marzo 1953, n. 87; Art. 9 Norme integrative: A constitutional question is manifestly inadmissible if the challenged norm has already been declared unconstitutional by the Court in a previous judgment on identical grounds.

Parole chiave

Generato dall'IA
manifestly inadmissible constitutional question prior ruling pharmacy startup indemnity provisional managers Article 3 Constitution identical issue fornitore di prestazioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
art. 3 Cost
475/68 in riferimento all'art. 3 Cost.,

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 333 del 1988
questa Corte che, con sentenza n. 333 del 1988, ha dichiarato la
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge

2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico),

promosso con ordinanza emessa il 22 maggio 1987 dal Tribunale di

Padova nel procedimento civile vertente tra Tatta Franco e Gris

Antonio, iscritta al n. 74 del registro ordinanze 1988 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie

speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che con atto del 5 luglio 1983 Franco Tatta conveniva in

giudizio dinanzi al Tribunale di Padova Antonio Gris, chiedendone la

condanna al pagamento dell'indennità di avviamento per la farmacia

di Piove di Sacco, fraz. Corte, della quale aveva assunto la gestione

provvisoria dal 1978 al febbraio 1984, quando era a lui subentrato il

convenuto a seguito di concorso;

che nel corso del giudizio, il Tribunale adito, rilevato che

nella fattispecie trattavasi di farmacia non di nuova istituzione e

che l'art. 17 della legge 2 aprile 1968, n. 475 riconosce il diritto

all'indennità di avviamento di cui all'art. 110 del T.U.LL.SS.

esclusivamente al gestore provvisorio di farmacie di nuova

istituzione (secondo l'interpretazione della Cassazione, condivisa

dal Tribunale), ha sollevato questione di legittimità costituzionale

del predetto art. 17 l. n. 475/68 in riferimento all'art. 3 Cost.,

"nella parte in cui non prevede, ai fini della regolamentazione

dell'indennità di avviamento, anche la posizione dei gestori

provvisori di farmacia non di nuova istituzione";

che non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

né si sono costituite parti private;

Considerato che identica questione è stata già esaminata da

questa Corte che, con sentenza n. 333 del 1988, ha dichiarato la

illegittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968,

n. 475 "nella parte in cui non prevede anche per i gestori provvisori

di farmacie non di nuova istituzione la regolamentazione

dell'indennità di avviamento prevista dall'art. 110 del T.U. delle

leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265";

che, pertanto, la questione va ora dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968,

n. 475 ("Norme concernenti il servizio farmaceutico"), sollevata in

riferimento all'art. 3 Cost. dal Tribunale di Padova con l'ordinanza

in epigrafe, in quanto la norma impugnata è già stata dichiarata,

con sentenza n. 333 del 1988, costituzionalmente illegittima "nella

parte in cui non prevede anche per i gestori provvisori di farmacia

non di nuova istituzione la regolamentazione dell'indennità di

avviamento prevista dall'art. 110 del T.U. delle leggi sanitarie

approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI