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Ordinanza 1054/1988 ECLI:IT:COST:1988:1054 Generato dall'IA

Constitutional question dismissed as inadmissible due to prior identical ruling by the Court.

Numero d'incarto Ordinanza 1054/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Constitutional Court declared the constitutional question inadmissible because the challenged provision had already been ruled unconstitutional in a previous decision. The Pretore of Gorizia argued that Article 3 of Law No. 222 violated Articles 3 and 38 of the Constitution by creating unjustified disparities for disabled workers based on retirement age or timing of application. The Court rejected the argument, noting that the same norm was already declared unconstitutional by this Court in its judgment No. 436 of 1988, rendering the new question manifestly inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87; Art. 9 legge 11 marzo 1953 n. 87: A constitutional question is manifestly inadmissible if the provision in question has already been declared unconstitutional by the Court in a prior judgment.

Parole chiave

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manifestly inadmissible prior constitutional ruling double jeopardy constitutional question Law 222/1984 Article 3 Constitution Article 38 Constitution diritto alla rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87
Art. 9 legge 11 marzo 1953 n. 87
art. 3 Cost
l'art. 3 Cost. ponendo in essere una ingiustificata disparità di

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 436 del 1988
perché già dichiarato illegittimo con sentenza n. 436 del 1988,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge

12 giugno 1984, n. 222 ("Revisione della disciplina dell'invalidità

pensionabile") promosso con ordinanza emessa l'11 gennaio 1988 dal

Pretore di Gorizia nel procedimento civile vertente tra Frasso

Marinella e INPS, iscritta al n. 201 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima

serie speciale dell'anno 1988;

Udito nella Camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Pretore di Gorizia con ordinanza in data 11

gennaio 1988 (r.o. n. 201 del 1988) ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3 legge 12 giugno 1984 n. 222

("Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile") in

riferimento agli artt. 3, 38 Cost.;

che la disposizione impugnata viene censurata nella parte in

cui, prevedendo che l'assegno di invalidità e la pensione di

inabilità non possano essere liquidati a quei lavoratori che, pur

avendone titolo, abbiano presentato la relativa domanda,

successivamente al compimento dell'età pensionabile, violerebbe

l'art. 3 Cost. ponendo in essere una ingiustificata disparità di

trattamento del lavoratore invalido a seconda che abbia o non

compiuto l'età pensionabile (e a prescindere dal fatto che abbia o

meno maturato i requisiti necessari ad ottenere la pensione di

vecchiaia), ovvero in relazione al momento di presentazione della

domanda;

che un ulteriore motivo di illegittimità costituzionale viene

ravvisato nella circostanza che la norma impugnata nega il diritto

all'assegno di invalidità o alla pensione di inabilità ai

lavoratori che abbiano raggiunto l'età pensionabile a prescindere

dalla possibilità o meno, per gli stessi, di usufruire di altri

trattamenti previdenziali, e in particolare della pensione di

vecchiaia, ponendosi così in contrasto con l'art. 38, secondo comma,

che impone di assicurare comunque ai lavoratori "mezzi adeguati alle

loro esigenze di vita in caso di invalidità";

che non si sono costituite le parti, né ha spiegato intervento

l'Avvocatura Generale dello Stato;

Considerato che la norma denunciata è stata già dichiarata

costituzionalmente illegittima da questa Corte con sentenza n. 436

del 1988;

che l'avvenuta eliminazione dall'ordinamento giuridico della

disposizione impugnata rende la questione manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12 giugno 1984,

n. 222 ("Revisione della disciplina della invalidità pensionabile"),

perché già dichiarato illegittimo con sentenza n. 436 del 1988,

(questione sollevata dal Pretore di Gorizia con l'ordinanza indicata

in epigrafe).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI