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Ordinanza 1053/1988 ECLI:IT:COST:1988:1053 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to teacher appointment law citing identical prior rulings.

Numero d'incarto Ordinanza 1053/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional complaint regarding Article 3 of Law No. 326/1984 manifestly unfounded. The Regional Administrative Tribunal argued that requiring annual appointment by the Provveditore created unjustified inequality compared to teachers appointed by the school head. The Court rejected this claim, noting that an identical issue had already been ruled non-founded in 1987 and found manifestly unfounded in another 1987 order.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Art. 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale: The Constitutional Court declares a constitutional question manifestly unfounded when the same issue has already been ruled non-founded or manifestly unfounded in previous decisions.

Parole chiave

Generato dall'IA
constitutional complaint manifestly unfounded teacher appointment equal treatment precedent binding administrative tribunal disparity treatment posizioni amministrative del funzionario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
art. 3 Cost
riferimento all'art. 3 Cost.;

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 282 del 1987
fondata con sentenza n. 282 del 1987 e manifestamente infondata con
Ordinanza n. 634 del 1987
ordinanza n. 634 del 1987;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge

16 luglio 1984, n. 326 ("Modifiche ed integrazioni alla legge 20

maggio 1982, n. 270"), promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre

1986 dal TAR per la Toscana sul ricorso proposto da Bosa Nicolino

contro Provveditorato agli Studi di Grosseto, iscritta al n. 123 del

registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 16, prima serie speciale dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il TAR della Toscana con ordinanza emessa in data 16

ottobre 1986 ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3, primo comma, della legge 16 luglio 1984, n. 326

("Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270") con

riferimento all'art. 3 Cost.;

che la disposizione impugnata viene censurata nella parte in cui

richiedendo espressamente, tra i requisiti per l'immissione in ruolo

del personale insegnante, la nomina annuale conferita dal

Provveditore agli studi, creerebbe un'ingiustificata disparità di

trattamento in relazione a quegli insegnanti esclusi in quanto

nominati con provvedimento del Capo di istituto, attesa la

sostanziale identità di situazioni in cui si trovano entrambe le

categorie di docenti;

che è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo

che la questione venisse dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che identica questione è stata già dichiarata non

fondata con sentenza n. 282 del 1987 e manifestamente infondata con

ordinanza n. 634 del 1987;

che l'ordinanza di rimessione non prospetta profili ulteriori o

diversi da quelli già in precedenza esaminati da questa Corte;

Visti gli artt. 26, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 6 luglio 1984,

n. 326 ("Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n.

270"), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal TAR Toscana con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI