Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 1052/1988 ECLI:IT:COST:1988:1052 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to inheritance tax law regarding postal delivery date equivalence. The court rejects the claim that equating mailing date with receipt date violates equality principles. This decision maintains the existing legal framework for inheritance tax declarations. The court finds no valid reason to alter its previous stance on this issue.

Numero d'incarto Ordinanza 1052/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the incidental constitutional question regarding Article 39 of the Inheritance Tax Law manifestly unfounded. The lower court argued that equating the date of postal mailing with the date of receipt violated Article 3 of the Constitution by creating unequal treatment compared to other tax declarations. The Court rejected this argument, citing that the same issue had already been ruled against in a previous decision and noting no new elements warranted a change in its established orientation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 3 Cost.; The Constitutional Court holds that equating the date of postal mailing with the date of receipt for inheritance tax declarations does not violate the principle of equality, as the legislative choice is justified and consistent with established jurisprudence.

Parole chiave

Generato dall'IA
inheritance tax law postal delivery date constitutional equality incidental constitutional question manifestly unfounded Article 3 Constitution tax declaration timing tempestività dell'invio postale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 Cost.
per contrasto con l'art. 3 Cost.;
Art. 26, second comma, legge 11 marzo 1953, n. 87
9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
art. 3 Cost
per contrasto con l'art. 3 Cost.;

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza n. 485 del 1987
manifestamente infondata con ordinanza n. 485 del 1987;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma

primo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 ("Disciplina dell'imposta

sulle successioni e donazioni") promosso con ordinanza emessa il 19

settembre 1987 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Udine

sui ricorsi riuniti proposti da Costa Gaetano e Salvatore contro

l'Ufficio del Registro di Cervignano iscritta al n. 97 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 13, prima serie speciale dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 19 settembre 1987 (reg. ord.

n. 97 del 1988) la Commissione tributaria di secondo grado di Udine

ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 39, primo comma del d.P.R. 6 ottobre 1972, n. 637

("Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni"), nella

parte in cui ai fini della tempestiva dichiarazione di successione,

non equipara la data della sua spedizione a mezzo posta con quella di

arrivo o di presentazione diretta all'Ufficio competente a riceverla,

per contrasto con l'art. 3 Cost.;

che il giudizio a quo verte su soprattasse applicate

dall'Ufficio per tardiva presentazione della dichiarazione di

successione e della dichiarazione INVIM relativa a beni acquistati

mortis causa;

che l'asserita disparità di trattamento viene posta in

relazione alla disciplina prevista per le dichiarazioni ai fini di

altre imposte, e in particolare all'art. 37 d.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 633 (IVA), e all'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (imposte

sui redditi);

che non si sono costituite le parti, né ha spiegato intervento

l'Avvocatura Generale dello Stato;

Considerato che identica questione è stata già dichiarata

manifestamente infondata con ordinanza n. 485 del 1987;

che non sussistono valide ragioni né vengono prospettati

elementi, nuovi tali da indurre questa Corte a mutare il proprio

orientamento;

che pertanto va ribadita la manifesta infondatezza della

questione sollevata con riferimento all'art. 3 Cost.;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9

delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 637 ("Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni"),

sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost. dalla Commissione

Tributaria di secondo grado di Udine con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI