Italian Constitutional Court dismisses challenge to inheritance tax law regarding postal delivery date equivalence. The court rejects the claim that equating mailing date with receipt date violates equality principles. This decision maintains the existing legal framework for inheritance tax declarations. The court finds no valid reason to alter its previous stance on this issue.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the incidental constitutional question regarding Article 39 of the Inheritance Tax Law manifestly unfounded. The lower court argued that equating the date of postal mailing with the date of receipt violated Article 3 of the Constitution by creating unequal treatment compared to other tax declarations. The Court rejected this argument, citing that the same issue had already been ruled against in a previous decision and noting no new elements warranted a change in its established orientation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 Cost.; The Constitutional Court holds that equating the date of postal mailing with the date of receipt for inheritance tax declarations does not violate the principle of equality, as the legislative choice is justified and consistent with established jurisprudence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma
primo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 ("Disciplina dell'imposta
sulle successioni e donazioni") promosso con ordinanza emessa il 19
settembre 1987 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Udine
sui ricorsi riuniti proposti da Costa Gaetano e Salvatore contro
l'Ufficio del Registro di Cervignano iscritta al n. 97 del registro
ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 13, prima serie speciale dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 19 settembre 1987 (reg. ord.
n. 97 del 1988) la Commissione tributaria di secondo grado di Udine
ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 39, primo comma del d.P.R. 6 ottobre 1972, n. 637
("Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni"), nella
parte in cui ai fini della tempestiva dichiarazione di successione,
non equipara la data della sua spedizione a mezzo posta con quella di
arrivo o di presentazione diretta all'Ufficio competente a riceverla,
per contrasto con l'art. 3 Cost.;
che il giudizio a quo verte su soprattasse applicate
dall'Ufficio per tardiva presentazione della dichiarazione di
successione e della dichiarazione INVIM relativa a beni acquistati
mortis causa;
che l'asserita disparità di trattamento viene posta in
relazione alla disciplina prevista per le dichiarazioni ai fini di
altre imposte, e in particolare all'art. 37 d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633 (IVA), e all'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (imposte
sui redditi);
che non si sono costituite le parti, né ha spiegato intervento
l'Avvocatura Generale dello Stato;
Considerato che identica questione è stata già dichiarata
manifestamente infondata con ordinanza n. 485 del 1987;
che non sussistono valide ragioni né vengono prospettati
elementi, nuovi tali da indurre questa Corte a mutare il proprio
orientamento;
che pertanto va ribadita la manifesta infondatezza della
questione sollevata con riferimento all'art. 3 Cost.;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9
delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 637 ("Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni"),
sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost. dalla Commissione
Tributaria di secondo grado di Udine con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI