Ordinanza 105/1988 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAper i lavoratori in agricoltura), promosso con ordinanza emessa il 19
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza 105/1988 · Corte costituzionale: per i lavoratori in agricoltura), promosso con ordinanza emessa il 19
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, ultimo
comma, e 4 del d.l.lgt. 9 aprile 1946, n. 212 (Assistenza malattia
per i lavoratori in agricoltura), promosso con ordinanza emessa il 19
novembre 1983 dal Pretore di Palestrina, iscritta al n. 268 del
registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 76 prima serie speciale dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Palestrina, con ordinanza in data 19
novembre 1983, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.,
la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, ultimo
comma, e 4 d.l. lgt. 9 aprile 1946 n. 212 (Assistenza malattia per i
lavoratori in agricoltura), nella parte in cui subordinano il
riconoscimento del diritto alla prestazione di malattia per i
lavoratori agricoli all'esecuzione di lavoro per più di 51 giornate
all'anno, così assoggettandoli a diverso trattamento rispetto ai
lavoratori dell'industria per i quali il diritto stesso è
riconosciuto fin dall'inizio del rapporto di lavoro;
che in tali termini, identica questione è già stata dichiarata
infondata da questa Corte con sentenza 3 giugno 1970 n. 87 e che
l'ordinanza di rimessione non solleva nuovi o diversi profili di
illegittimità costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 3, ultimo comma, e 4 d.l.lgt. 9 aprile
1946 n. 212, sollevata dal Pretore di Palestrina in riferimento agli
artt. 3 e 38 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI