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Ordinanza 1049/1988 ECLI:IT:COST:1988:1049 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses agrarian contract article as unconstitutional due to identical prior rejection.

Numero d'incarto Ordinanza 1049/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional complaint regarding Article 49 of the 1982 Agrarian Contracts Law manifestly unfounded. The Tribunal of Casale Monferrato challenged the provision allowing heirs to continue farming land after the owner's death, arguing it violated constitutional articles on equality, economic freedom, and property rights. The Court rejected the challenge because the same legal issue had already been ruled unconstitutional in a prior decision on May 12, 1988, finding no new arguments to warrant a fresh examination.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 26 comma 2 legge 11 marzo 1953 n. 87; Art. 9 Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale: The Court declares a constitutional question manifestly unfounded when the identical issue has already been ruled against in a previous decision without new relevant arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
constitutional complaint agrarian contracts law heirs farming rights manifestly unfounded prior precedent rejection property rights economic freedom proprietà fondiaria agricola

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 26 comma 2 della legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza n. 597 del 12 maggio 1988
manifestamente infondata con ordinanza n. 597 del 12 maggio 1988;
Generato dall'IA

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49 della legge

3 maggio 1982, n. 203 ("Norme sui contratti agrari"), promosso con

ordinanza emessa il 20 novembre 1987 dal Tribunale di Casale

Monferrato nel procedimento civile vertente tra Cortese Maria Rosa ed

altra e Cortese Giuseppina ed altra, iscritta al n. 92 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un procedimento per la concessione di un

sequestro giudiziario, il Tribunale di Casale Monferrato, con

ordinanza emessa il 20 novembre 1987, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 41 e 42 della

Costituzione, dell'art. 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, nella

parte in cui dispone che, in caso di morte del proprietario del fondo

rustico coltivato direttamente, gli eredi coltivatori hanno diritto

di continuare la conduzione e la coltivazione anche per le porzioni

ricomprese nelle quote degli altri coeredi;

Considerato che identica questione è già stata dichiarata

manifestamente infondata con ordinanza n. 597 del 12 maggio 1988;

che il giudice a quo non aggiunge profili nuovi od ulteriori

rispetto a quelli a suo tempo già esaminati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203 ("Norme

sui contratti agrari"), sollevata in relazione agli artt. 3, 41 e 42

della Costituzione dal Tribunale di Casale Monferrato con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI