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Ordinanza 1048/1988 ECLI:IT:COST:1988:1048 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to rent cap law as unconstitutionally infringing property rights.

Numero d'incarto Ordinanza 1048/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 14 of the Urban Rental Law inadmissible. The Pretore of Acireale argued that capping rents at 3.85% of production costs excessively infringed upon private economic initiative and property rights. The Court rejected this, noting that rental value varies by location and that the legislative balance of interests was valid.

Regesto Legislator

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Art. 14 della legge 27 luglio 1978, n. 392; Artt. 41 e 42 della Costituzione: La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il legislatore ha adottato un bilanciamento discrezionale di interessi per stabilire controlli sui canoni locativi.

Parole chiave

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urban rental law rent control cap property rights private economic initiative constitutional admissibility legislative balance rental value assessment restrizione della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 14 della legge 27 luglio 1978, n. 392
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge
Art. 41 della Costituzione
Art. 42 della Costituzione
Art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge

27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili

urbani"), promosso con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 dicembre 1987 dal Pretore di Acireale

nel procedimento civile vertente tra La Rocca Giuseppe e Marino

Glauco ed altra, iscritta al n. 14 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima

serie speciale, dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 23 dicembre 1987 dal Pretore di Acireale

nel procedimento civile vertente tra Rosalia Orazio e Lino Maria

Luisa, iscritta al n. 15 del registro ordinanze 1988 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale,

dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di due giudizi aventi ad oggetto la

determinazione del canone, il Pretore di Acireale, con ordinanze

emesse entrambe in data 23 dicembre 1987, ha sollevato d'ufficio

questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 27

luglio 1978, n. 392, in relazione agli artt. 41 e 42 della

Costituzione;

che secondo il giudice a quo l'imposizione di un canone non

superiore al 3,85% del costo di produzione, parametro "notoriamente

inferiore" al valore di mercato (e perfino agli interessi legali ed a

quelli, moratori, per i contribuenti), avrebbe "eccessivamente

compresso" il diritto di proprietà e l'iniziativa economica privata

creando una situazione di privilegio per il conduttore che prescinde

dalle condizioni economiche di questi;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha

concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che le questioni, per la loro identità, possono

essere riunite e decise con unico provvedimento;

che l'asserito divario tra valore locativo e valore di mercato

dell'immobile, apoditticamente affermato dal giudice a quo, è in

concreto riscontrabile in modo assai diversificato, in ragione di

elementi quali l'ubicazione, la tipologia, la stessa collocazione in

una determinata area geografica;

che la valutazione dell'investimento immobiliare, alla cui base

l'ordinanza di rimessione pone l'entità del canone, va viceversa

apprezzata in relazione ad un'ampia gamma di variabili che ne

condizionano la redditività;

che, in ogni caso, l'individuazione dei parametri fissati dalla

norma censurata risponde all'intento di stabilire un complesso di

controlli sui canoni delle locazioni perseguito dal legislatore

attraverso molteplici e coordinate scelte, frutto di discrezionale

bilanciamento d'interessi;

che, pertanto, la questione è inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 27

luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili

urbani"), sollevata, in relazione agli artt. 41 e 42 della

Costituzione, dal Pretore di Acireale con le ordinanze di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI