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Ordinanza 1047/1988 ECLI:IT:COST:1988:1047 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenges to judicial salary laws as manifestly unfounded regarding equality.

Numero d'incarto Ordinanza 1047/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Constitutional Court declared the constitutional questions regarding Articles 1 and 10 of Law No. 425 manifestly unfounded. Administrative courts from Lombardy and Lazio challenged these provisions for violating equality and non-retroactivity principles, arguing they created unfair disparities among judicial categories. The Court ruled that since similar challenges were previously rejected and the contested article merely clarified existing norms, no new grounds for unconstitutionality existed.

Regesto Legislator

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Art. 3, Art. 36, Art. 101 of the Constitution; The Constitutional Court declares constitutional questions manifestly unfounded when the challenged norms do not violate constitutional principles and previous rulings confirm their validity.

Parole chiave

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manifestly unfounded judicial salary equality of pay non-retroactivity constitutional review administrative courts Law 425/1984 adattamento delle retribuzioni

Disposizioni normative citate

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Art. 3 of the Constitution
Art. 36 of the Constitution
Art. 101 of the Constitution
Law No. 425 of 6 August 1984
Law No. 87 of 11 March 1953

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 413 del 1988
Considerato che con sentenza n. 413 del 1988 questa Corte ha
Ordinanza n. 915 del 1988
ordinanza n. 915 del 1988 è stata altresì dichiarata manifestamente
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo

comma, 8 e 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425

("Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati"),

promosso con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 luglio 1987 dal Tribunale

amministrativo regionale per la Lombardia - Sezione staccata di

Brescia, sul ricorso proposto da Scaglioni Giovanni ed altri contro

il Ministero di grazia e giustizia e il Ministero del tesoro,

iscritta al n. 11 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale,

dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 29 ottobre 1986 dal Tribunale

amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da

Migliori Tullio contro il Ministero di grazia e giustizia e il

Ministro del tesoro, iscritta al n. 158 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima

serie speciale, dell'anno 1988;

3) ordinanza emessa il 29 ottobre 1986 dal Tribunale

amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Ridola

Riccardo contro il Ministero di grazia e giustizia e il Ministero del

tesoro, iscritta al n. 159 del registro ordinanze 1988 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie

speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di costituzione di Migliori Tullio e di Ridola

Riccardo, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che con ordinanza emessa in data 10 luglio 1987 il

Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Sezione

staccata di Brescia, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, secondo comma, 8 e 10, secondo comma,

della legge 6 agosto 1984, n. 425, in relazione agli artt. 3 e 36

della Costituzione, nella parte in cui tali norme, operando

retroattivamente, lederebbero la parità retributiva tra i

magistrati, con effetti idonei a permanere nel tempo;

che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con due

ordinanze entrambe emesse il 29 ottobre 1986, ha sollevato questione

di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della

legge 6 agosto 1984, n. 425, in relazione agli artt. 3, 36 e 101

della Costituzione, nella parte in cui determina una sperequazione

normativa tra le varie categorie di magistrati;

che i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica

ordinanza, stante l'identità di oggetto;

Considerato che con sentenza n. 413 del 1988 questa Corte ha

dichiarato infondata analoga questione, sollevata in relazione agli

artt. 3 e 36 della Costituzione, concernente gli artt. 1, secondo

comma, e 10, secondo comma, della citata legge, e che con successiva

ordinanza n. 915 del 1988 è stata altresì dichiarata manifestamente

infondata la questione di legittimità di quest'ultima norma, anche

in riferimento agli artt. 24, 103, 111 e 113 della Costituzione;

che i giudici a quibus non prospettano argomenti nuovi o diversi

rispetto a quelli a suo tempo esaminati, in quanto il censurato art.

8 della legge n. 425 del 1984 si limita ad esplicitare ulteriormente

il sistema delineato dalle altre norme impugnate, di talché le

ragioni esposte a sostegno della infondatezza di queste, risultano

pienamente valide anche con riguardo alla disposizione de qua;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo

comma, 8 e 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425

("Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati"),

sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36 e 101 della Costituzione,

dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio e dal Tribunale

amministrativo regionale per la Lombardia - Sezione staccata di

Brescia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI