Italian Constitutional Court dismisses challenges to judicial salary laws as manifestly unfounded regarding equality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional questions regarding Articles 1 and 10 of Law No. 425 manifestly unfounded. Administrative courts from Lombardy and Lazio challenged these provisions for violating equality and non-retroactivity principles, arguing they created unfair disparities among judicial categories. The Court ruled that since similar challenges were previously rejected and the contested article merely clarified existing norms, no new grounds for unconstitutionality existed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3, Art. 36, Art. 101 of the Constitution; The Constitutional Court declares constitutional questions manifestly unfounded when the challenged norms do not violate constitutional principles and previous rulings confirm their validity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo
comma, 8 e 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425
("Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati"),
promosso con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 luglio 1987 dal Tribunale
amministrativo regionale per la Lombardia - Sezione staccata di
Brescia, sul ricorso proposto da Scaglioni Giovanni ed altri contro
il Ministero di grazia e giustizia e il Ministero del tesoro,
iscritta al n. 11 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale,
dell'anno 1988;
2) ordinanza emessa il 29 ottobre 1986 dal Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da
Migliori Tullio contro il Ministero di grazia e giustizia e il
Ministro del tesoro, iscritta al n. 158 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima
serie speciale, dell'anno 1988;
3) ordinanza emessa il 29 ottobre 1986 dal Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Ridola
Riccardo contro il Ministero di grazia e giustizia e il Ministero del
tesoro, iscritta al n. 159 del registro ordinanze 1988 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie
speciale, dell'anno 1988;
Visti gli atti di costituzione di Migliori Tullio e di Ridola
Riccardo, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che con ordinanza emessa in data 10 luglio 1987 il
Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Sezione
staccata di Brescia, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, secondo comma, 8 e 10, secondo comma,
della legge 6 agosto 1984, n. 425, in relazione agli artt. 3 e 36
della Costituzione, nella parte in cui tali norme, operando
retroattivamente, lederebbero la parità retributiva tra i
magistrati, con effetti idonei a permanere nel tempo;
che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con due
ordinanze entrambe emesse il 29 ottobre 1986, ha sollevato questione
di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della
legge 6 agosto 1984, n. 425, in relazione agli artt. 3, 36 e 101
della Costituzione, nella parte in cui determina una sperequazione
normativa tra le varie categorie di magistrati;
che i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica
ordinanza, stante l'identità di oggetto;
Considerato che con sentenza n. 413 del 1988 questa Corte ha
dichiarato infondata analoga questione, sollevata in relazione agli
artt. 3 e 36 della Costituzione, concernente gli artt. 1, secondo
comma, e 10, secondo comma, della citata legge, e che con successiva
ordinanza n. 915 del 1988 è stata altresì dichiarata manifestamente
infondata la questione di legittimità di quest'ultima norma, anche
in riferimento agli artt. 24, 103, 111 e 113 della Costituzione;
che i giudici a quibus non prospettano argomenti nuovi o diversi
rispetto a quelli a suo tempo esaminati, in quanto il censurato art.
8 della legge n. 425 del 1984 si limita ad esplicitare ulteriormente
il sistema delineato dalle altre norme impugnate, di talché le
ragioni esposte a sostegno della infondatezza di queste, risultano
pienamente valide anche con riguardo alla disposizione de qua;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo
comma, 8 e 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425
("Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati"),
sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36 e 101 della Costituzione,
dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio e dal Tribunale
amministrativo regionale per la Lombardia - Sezione staccata di
Brescia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI