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Ordinanza 1046/1988 ECLI:IT:COST:1988:1046 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to Mezzogiorno tax incentives lacking administrative suspension clauses.

Numero d'incarto Ordinanza 1046/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Constitutional Court declared the constitutional question inadmissible regarding Article 109 of the Mezzogiorno laws. The Tax Commission argued that Article 97 of the Constitution required suspending the five-year tax deadline when project failure was caused by public administration errors. The Court ruled that the Constitution does not mandate indefinite legislative sacrifice of tax certainty for economic incentives, even when administrative dysfunction is involved.

Regesto Legislator

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Art. 97 Cost.; The Constitution does not require the legislature to indefinitely sacrifice the certainty and non-extendability of tax revenues to accommodate economic incentives, even when project failure is attributable to administrative dysfunction.

Parole chiave

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Constitutional question inadmissibility Tax incentive suspension Administrative dysfunction Certainty of tax revenues Mezzogiorno laws Article 97 Constitution Decadence period suspension differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 97 Cost.
all'art. 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art.
Art. 26, second comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
all'art. 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art.
art. 97 Cost
all'art. 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 109 del t.u. 30

giugno 1967, n. 1523 (Testo unico delle leggi sul Mezzogiorno), come

integrato e sostituito dall'art. 13 della legge 6 ottobre 1971, n.

853 (Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno), promosso con

ordinanza emessa il 28 febbraio 1986 dalla Commissione tributaria di

primo grado di Lucera sul ricorso proposto da C.I.S.A.P.I. contro

l'Ufficio del Registro di Lucera, iscritta al n. 95 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica

n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che con ordinanza del 28 febbraio 1986 la Commissione

tributaria di primo grado di Lucera ha sollevato, in riferimento

all'art. 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art.

109 del d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1423, recante il "Testo unico delle

leggi sul Mezzogiorno", come modificato dall'art. 13 della legge 6

ottobre 1971, n. 853, nella parte in cui, nel concedere agevolazioni

sulle imposte di registrazione e di trascrizione di atti di acquisto

di immobili destinati alla realizzazione di opere industriali nel

Mezzogiorno e nel disporre che le imposte siano dovute in misura

ordinaria qualora il fine dell'acquisto non sia raggiunto entro

cinque anni dall'atto, non prevede ipotesi di sospensione o

interruzione del "termine di decadenza" quando la mancata

realizzazione delle opere sia imputabile alla p.a. a titolo di factum

principis;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha

concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che - a prescindere da ogni riserva sulla pertinenza

del riferimento all'art. 97 Cost., concernente l'organizzazione e

l'ordinamento degli uffici pubblici, al fine di lamentare la mancata

previsione di cause di sospensione o di interruzione di un termine

dato per la realizzazione di un'opera di interesse pubblico cui è

subordinato un beneficio nei confronti dell'erario statale, anche se

la mancata realizzazione sia imputabile ad una disfunzione

amministrativa (nella specie di organi regionali) - in ogni caso il

precetto costituzionale invocato non impone al legislatore di

sacrificare indefinitamente le esigenze di certezza e

indilazionabilità delle entrate tributarie a quelle della

incentivazione delle attività economiche;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 109 del d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523

(Testo unico delle leggi sul Mezzogiorno), come modificato dall'art.

13 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 (Finanziamento della Cassa per

il Mezzogiorno), sollevata, in riferimento all'art. 97 Cost., dalla

Commissione tributaria di primo grado di Lucera con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI