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Ordinanza 104/1988 ECLI:IT:COST:1988:104 Generato dall'IA

Ordinanza 104/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 104/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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comma, del cod. proc. civ., promosso con ordinanza emessa il 5 luglio

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 104/1988 · Corte costituzionale: comma, del cod. proc. civ., promosso con ordinanza emessa il 5 luglio

Parole chiave

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nuove allegazioni di diritto ritmo di lavoro competenza speciale in materia di contratti di lavoro eccezioni processuali tardive procedimenti e rimedi accessori principio di celerità

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Foggia
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 437, secondo

comma, del cod. proc. civ., promosso con ordinanza emessa il 5 luglio

1984 dal Tribunale di Foggia iscritta al n. 54 del registro ordinanze

1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 131-bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale di Foggia, con ordinanza in data 5 luglio

1984, ha sollevato, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui

esclude, nel giudizio di appello, l'ammissione di nuove eccezioni e

di nuovi mezzi di prova, così discriminando le parti di una

controversia di lavoro rispetto a quelle di un giudizio ordinario nel

cui ambito non opera analogo divieto di jus novorum in appello;

che questa Corte ha già rilevato (sent. n. 65/1980) come rito

speciale del lavoro e rito ordinario non siano tali da consentire

l'istituzione di raffronti, nei quali possa assumersi questo a

modello di perfezione cui l'altro - pena l'incostituzionalità - sia

tenuto ad adeguarsi, e viceversa;

che, in particolare, il trattamento scaturente dal divieto di

jus novorum in appello, per quanto riguarda il rito del lavoro, trova

ragionevole giustificazione nell'esigenza, discrezionalmente valutata

dal legislatore, di assicurare la sollecita definizione delle

controversie soggette a tale rito;

che, pertanto, è manifestamente da escludere qualsiasi

violazione del citato precetto costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ.,

sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Foggia

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI