Italian Constitutional Court dismisses challenge to drug import laws as manifestly unfounded under equality principle.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional complaints regarding Articles 71, 72, and 80 of Law No. 685/1975 manifestly unfounded. The Court rejected the argument that penalizing small quantities of drugs for personal use violated Article 3 of the Constitution. Relying on a prior 1987 precedent, the Court held that the legislative distinction was justified and did not infringe upon the principle of equality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 Cost.; The legislative distinction between small quantities of drugs for personal use and larger quantities does not violate the principle of equality before the law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt.71, 72 e 80
della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 23 ottobre 1987 dal Tribunale di Forlì
nel procedimento penale a carico di Pinto Pietro, iscritta al n.126
del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 16, prima serie speciale dell'anno 1988;
2) ordinanza emessa il 12 gennaio 1988 dal Tribunale di Sanremo
nel procedimento penale a carico di Munzone Santi, iscritta al n. 204
del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 22, prima serie speciale dell'anno 1988;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanze emesse, rispettivamente, il 23 ottobre
1987 (R.O. 126) e il 12 gennaio 1988 (R.O. 204) il Tribunale di
Forlì e quello di Sanremo, in procedimento penale a carico di Pinto
Pietro e in quello a carico di Munzone Santi, hanno sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3
Cost., degli artt. 71, 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975 n. 685
(Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) nella
parte in cui viene sanzionata, allo stesso modo, l'importazione di
sostanze stupefacenti a prescindere dal fatto che si tratti di
quantità modiche e destinate ad uso personale dell'importatore;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;
Considerato che le ordinanze in epigrafe concernono identica
questione e pertanto i giudizi possono essere riuniti per i fini di
un'unica pronuncia;
che analoga questione è stata dichiarata manifestamente
infondata con ordinanza di questa Corte n.136 del 1987 né vi sono
motivi per discostarsi da tale orientamento;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale degli artt. 71, 72 e 80
della legge 22 dicembre 1975 n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza) sollevata, in riferimento all'art. 3
Cost., dal Tribunale di Forlì e da quello di Sanremo con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 novembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI