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Ordinanza 1039/1988 ECLI:IT:COST:1988:1039 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to drug import laws as manifestly unfounded under equality principle.

Numero d'incarto Ordinanza 1039/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional complaints regarding Articles 71, 72, and 80 of Law No. 685/1975 manifestly unfounded. The Court rejected the argument that penalizing small quantities of drugs for personal use violated Article 3 of the Constitution. Relying on a prior 1987 precedent, the Court held that the legislative distinction was justified and did not infringe upon the principle of equality.

Regesto Legislator

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Art. 3 Cost.; The legislative distinction between small quantities of drugs for personal use and larger quantities does not violate the principle of equality before the law.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug importation penalties personal use exemption equality before law constitutional complaint dismissal manifestly unfounded question importazione di stupefacenti commisurazione della pena per traffico di stupefacenti infrazione grave alla lstup

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 Cost.
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3
Art. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87
9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
art. 3 Cost
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza n. 136 del 1987
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt.71, 72 e 80

della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e

sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi

stati di tossicodipendenza), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 ottobre 1987 dal Tribunale di Forlì

nel procedimento penale a carico di Pinto Pietro, iscritta al n.126

del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 16, prima serie speciale dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 12 gennaio 1988 dal Tribunale di Sanremo

nel procedimento penale a carico di Munzone Santi, iscritta al n. 204

del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 22, prima serie speciale dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanze emesse, rispettivamente, il 23 ottobre

1987 (R.O. 126) e il 12 gennaio 1988 (R.O. 204) il Tribunale di

Forlì e quello di Sanremo, in procedimento penale a carico di Pinto

Pietro e in quello a carico di Munzone Santi, hanno sollevato

questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3

Cost., degli artt. 71, 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975 n. 685

(Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione,

cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) nella

parte in cui viene sanzionata, allo stesso modo, l'importazione di

sostanze stupefacenti a prescindere dal fatto che si tratti di

quantità modiche e destinate ad uso personale dell'importatore;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;

Considerato che le ordinanze in epigrafe concernono identica

questione e pertanto i giudizi possono essere riuniti per i fini di

un'unica pronuncia;

che analoga questione è stata dichiarata manifestamente

infondata con ordinanza di questa Corte n.136 del 1987 né vi sono

motivi per discostarsi da tale orientamento;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale degli artt. 71, 72 e 80

della legge 22 dicembre 1975 n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e

sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi

stati di tossicodipendenza) sollevata, in riferimento all'art. 3

Cost., dal Tribunale di Forlì e da quello di Sanremo con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI