Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 1038/1988 ECLI:IT:COST:1988:1038 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses constitutional challenge to VAT deduction rules based on taxpayer's duty of loyalty.

Numero d'incarto Ordinanza 1038/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 55 of the VAT Law manifestly unfounded. The taxpayer argued that the law violated the principle of delegated legislation by denying deductions for unpaid taxes when periodic returns were missing, despite valid invoices. The Court ruled that the tax system inherently requires taxpayer loyalty and correctness, rendering the challenge baseless.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 3, 24, 76 Cost.; Art. 55, comma 1, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633; The tax system is founded on the duty of loyalty and correctness of the taxpayer, so challenges based on the denial of deductions in the absence of periodic returns are manifestly unfounded.

Parole chiave

Generato dall'IA
VAT deduction rules taxpayer duty of loyalty delegated legislation principle inductive assessment constitutional question dismissal tax administration powers periodic returns requirement inoltro della dichiarazione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 Cost.
Art. 24 Cost.
Art. 76 Cost.
Art. 55, comma 1, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 del d.P.R.
Art. 5 n. 6, l. 825 del 1971
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
ord.n.108 del 1988
Considerato che, come già affermato (ord.n.108 del 1988),
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 del d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'I.V.A.),

promosso con ordinanza emessa il 15 ottobre 1987 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Teramo sul ricorso proposto da CAPUANI

Gino contro l'Ufficio provinciale IVA di Teramo, iscritta al n. 47

del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 8, prima serie speciale dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 15 ottobre 1987 (R.O.n. 47

del 1988), su ricorso proposto da Capuani Gino contro l'Ufficio

Provinciale IVA di Teramo, la Commissione tributaria di primo grado

di Teramo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 55

primo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (Istituzione e

disciplina dell'I.V.A.);

che con avvisi di accertamento in data 18 marzo 1986 l'Ufficio

provinciale IVA di Teramo contestava al Capuani, tra l'altro, la

mancata tenuta dei libri contabili e la mancata presentazione delle

dichiarazioni annuali per gli anni dal 1982 al 1984;

che il contribuente impugnava gli avvisi di accertamento davanti

alla Commissione tributaria di primo grado di Teramo, lamentando di

non essere stato ammesso ad alcuna detrazione d'imposta, essendosi

proceduto ad un accertamento induttivo ai sensi dell'art. 55, primo

comma, del d.P.R. n. 633 del 1972;

che la Commissione tributaria dopo aver rilevato che l'art. 55

ammette in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti

dal contribuente e le imposte detraibili, risultanti dalle

liquidazioni mensili o trimestrali, osserva che detta norma - nel

precludere, in assenza delle liquidazioni periodiche, la

detraibilità delle imposte pagate, risultanti, come nella specie, da

fatture regolarmente tenute ma non registrate - viola il principio

della legge delega n. 825 del 1971, che ammette la detraibilità

dell'IVA assolta dal soggetto o a lui addebitata in dipendenza di

atti relativi alla produzione e al commercio di beni e di servizi

(art. 5 n. 6);

che il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha dedotto

l'inammissibilità o, comunque, la infondatezza della questione di

legittimità costituzionale innanzi indicata.

Considerato che, come già affermato (ord.n.108 del 1988),

l'ordinamento tributario per sua natura si fonda anche su doveri di

lealtà e correttezza da parte del contribuente;

che la questione si prospetta, pertanto, manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 55, primo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 633 (Istituzione e disciplina dell'I.V.A.), sollevata in

riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., dalla Commissione tributaria

di primo grado di Teramo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI