Constitutional question dismissed as unconstitutional provision already declared invalid in 1987.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Constitutional Court declared the constitutional question inadmissible because the challenged provision had already been ruled unconstitutional in a prior 1987 decision. The I.N.A.I.L. raised the issue regarding mandatory accident insurance for family business workers, arguing the law failed to include them under the specific regime. The Court dismissed the new inquiry by citing the existing judgment which invalidated the same article for excluding these workers from mandatory coverage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 26, second comma, of Law n. 87/1953; Art. 9, second comma, of the Integrative Rules: A constitutional question is manifestly inadmissible if the provision in question has already been declared unconstitutional in a previous judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma primo,
n. 6, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali), in relazione all'art. 230-bis
del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1987
dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dall'I.N.A.I.L.
contro Conti Enza, iscritta al n. 224 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima
serie speciale dell'anno 1988.
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L.;
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 23
giugno 1987 nel giudizio promosso dall'I.N.A.I.L. nei confronti di
Enza Conti, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3 e 38, comma secondo, Cost., dell'art. 4,
comma primo, n. 6, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in
cui non prevede l'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle
persone in detto articolo elencate anche quando prestano la loro
opera manuale nell'ambito di una impresa familiare ed al relativo
rapporto - non inquadrabile tra quelli di lavoro subordinato né tra
quelli di natura societaria - vada applicata la disciplina residuale
prevista dall'art. 230- bis c.c.;
che si è costituito in giudizio l'Istituto Nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, I.N.A.I.L., in
persona del suo Presidente pro-tempore.
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 476 del 1987, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma primo,
n. 6, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non
ricomprende tra le persone assicurate i familiari partecipanti
all'impresa familiare indicati nell'art. 230- bis cod.civ. che
prestano opera manuale od opera a questa assimilata ai sensi del
precedente n. 2;
che pertanto, in conseguenza della già intervenuta
dichiarazione di illegittimità costituzionale, nei sensi anzidetti,
della norma oggetto dell'incidente sollevato dalla Corte di
cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe, la questione è
divenuta manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, comma primo, n. 6, del
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali), nella parte in cui non ricomprende tra le
persone assicurate i familiari partecipanti all'impresa familiare
indicati nell'art. 230- bis cod.civ. che prestano opera manuale od
opera assimilata ai sensi del precedente n. 2, già dichiarato
costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 476 del 1987.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 novembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI