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Ordinanza 1026/1988 ECLI:IT:COST:1988:1026 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to prison law revocation clause citing Article 3 equality. The court rejects the claim that excluding revocation requests without pending security measures violates equality. Precedent established that the law does not discriminate against inmates seeking revocation. The decision upholds the legislative framework regarding habitual delinquency declarations. The court finds no constitutional violation in the procedural requirements. The ruling confirms the validity of the prison administration's current rules.

Numero d'incarto Ordinanza 1026/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional questions raised by magistrates of surveillance in Rome and Brescia to be manifestly unfounded. The magistrates challenged Article 69 of the 1975 Prison Law, arguing that excluding the revocation of habitual delinquency declarations when no security measure is pending violates Article 3 of the Constitution. The Court ruled that this interpretation, previously confirmed in earlier decisions, does not contradict the principle of equality. Consequently, the Court rejected the challenge, maintaining the existing legal framework for prison administration.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 3 Cost.; The provision of the Prison Law excluding the revocation of habitual delinquency declarations when no security measure is pending does not violate the principle of equality before the law.

Parole chiave

Generato dall'IA
constitutional equality prison law revocation habitual delinquency security measures magistrate surveillance manifestly unfounded Article 3 Constitution revoca della qualità di rifugiato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 Cost.
all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art.
Art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
art. 3 Cost
all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sentenza interpretativa di rigetto n. 443 del 1988
ordinanza n. 911 del 1988
l'ordinanza n. 911 del 1988, che ha concluso per la manifesta
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto

comma, ultima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme

sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure

privative e restrittive della libertà) come modificato dall'art. 21

della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge

sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà) promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 21 gennaio 1988 dall'Ufficio di

Sorveglianza presso il Tribunale di Roma nel procedimento di

sicurezza a carico di De Luca Felice, iscritta al n. 131 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 19 agosto 1987 dal Magistrato di

Sorveglianza di Brescia nel procedimento di sorveglianza relativo a

Toniolo Mario, iscritta al n. 144 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima

serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che, con le ordinanze in epigrafe, i magistrati di

sorveglianza di Roma e Brescia hanno sollevato, in riferimento

all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art.

69, quarto comma, ultima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354

(Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure

privative e restrittive della libertà) così come modificato

dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla

legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà) nella parte in cui esclude che

si possa richiedere la revoca della dichiarazione di delinquenza

abituale, professionale o per tendenza ove non risulti pendente o in

corso una misura di sicurezza;

che, in entrambi i giudizi, è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che, per l'identità delle questioni, i giudizi

possono essere riuniti;

che identica questione di legittimità costituzionale è stata

dichiarata non fondata con sentenza interpretativa di rigetto n. 443

del 1988, la quale ha ritenuto che la disposizione impugnata,

interpretata nel senso che la dichiarazione di delinquenza abituale,

professionale o per tendenza possa essere revocata anche

indipendentemente dalla pendenza d'una misura di sicurezza, non

contrasta con l'art. 3 Cost.

che siffatta interpretazione è stata ribadita dalla Corte con

l'ordinanza n. 911 del 1988, che ha concluso per la manifesta

infondatezza di identiche questioni;

che nelle ordinanze di rimessione non sussistono profili o

motivi nuovi rispetto a quelli già esaminati;

che, pertanto, la questione sollevata con le ordinanze in

epigrafe va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma,

ultima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme

sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà) così come modificato

dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla

legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà) sollevata, in riferimento

all'art. 3 Cost., dai magistrati di sorveglianza di Roma e Brescia

con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 26 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 9 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI