Italian Constitutional Court dismisses challenge to prison law revocation clause citing Article 3 equality. The court rejects the claim that excluding revocation requests without pending security measures violates equality. Precedent established that the law does not discriminate against inmates seeking revocation. The decision upholds the legislative framework regarding habitual delinquency declarations. The court finds no constitutional violation in the procedural requirements. The ruling confirms the validity of the prison administration's current rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional questions raised by magistrates of surveillance in Rome and Brescia to be manifestly unfounded. The magistrates challenged Article 69 of the 1975 Prison Law, arguing that excluding the revocation of habitual delinquency declarations when no security measure is pending violates Article 3 of the Constitution. The Court ruled that this interpretation, previously confirmed in earlier decisions, does not contradict the principle of equality. Consequently, the Court rejected the challenge, maintaining the existing legal framework for prison administration.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 Cost.; The provision of the Prison Law excluding the revocation of habitual delinquency declarations when no security measure is pending does not violate the principle of equality before the law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto
comma, ultima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure
privative e restrittive della libertà) come modificato dall'art. 21
della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge
sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà) promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 21 gennaio 1988 dall'Ufficio di
Sorveglianza presso il Tribunale di Roma nel procedimento di
sicurezza a carico di De Luca Felice, iscritta al n. 131 del registro
ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1988;
2) ordinanza emessa il 19 agosto 1987 dal Magistrato di
Sorveglianza di Brescia nel procedimento di sorveglianza relativo a
Toniolo Mario, iscritta al n. 144 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima
serie speciale, dell'anno 1988;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che, con le ordinanze in epigrafe, i magistrati di
sorveglianza di Roma e Brescia hanno sollevato, in riferimento
all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art.
69, quarto comma, ultima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354
(Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure
privative e restrittive della libertà) così come modificato
dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla
legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà) nella parte in cui esclude che
si possa richiedere la revoca della dichiarazione di delinquenza
abituale, professionale o per tendenza ove non risulti pendente o in
corso una misura di sicurezza;
che, in entrambi i giudizi, è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;
Considerato che, per l'identità delle questioni, i giudizi
possono essere riuniti;
che identica questione di legittimità costituzionale è stata
dichiarata non fondata con sentenza interpretativa di rigetto n. 443
del 1988, la quale ha ritenuto che la disposizione impugnata,
interpretata nel senso che la dichiarazione di delinquenza abituale,
professionale o per tendenza possa essere revocata anche
indipendentemente dalla pendenza d'una misura di sicurezza, non
contrasta con l'art. 3 Cost.
che siffatta interpretazione è stata ribadita dalla Corte con
l'ordinanza n. 911 del 1988, che ha concluso per la manifesta
infondatezza di identiche questioni;
che nelle ordinanze di rimessione non sussistono profili o
motivi nuovi rispetto a quelli già esaminati;
che, pertanto, la questione sollevata con le ordinanze in
epigrafe va dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma,
ultima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà) così come modificato
dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla
legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà) sollevata, in riferimento
all'art. 3 Cost., dai magistrati di sorveglianza di Roma e Brescia
con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 26 ottobre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 9 novembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI