Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza 1023/1988 ECLI:IT:COST:1988:1023 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to anti-mafia asset forfeiture law regarding Article 27 socialization. The court rejects the argument that high fines violate the rehabilitative function of punishment. It holds that legislative discretion in sentencing for mafia crimes is constitutionally valid. The decision affirms that abstract penalty severity does not inherently violate constitutional principles. The court emphasizes the distinct nature of anti-mafia legislation and the importance of deterrence. It clarifies that Article 27 applies primarily to prison execution rather than sentencing. The ruling upholds the state's power to impose severe financial penalties for organized crime. This case establishes that high fines for mafia-related offenses are not unreasonably punitive.

Numero d'incarto Sentenza 1023/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 21 of Law No. 646/1982 unfounded. The Pretore of Poggibonsi argued that high asset forfeiture fines violated the rehabilitative function of punishment under Article 27 of the Constitution by preventing conditional suspension. The Government countered that such measures are necessary to combat the economic foundation of mafia organizations and that Article 27 concerns prison treatment, not sentencing. The Court ruled that the legislature's choice to impose severe penalties for mafia crimes is rational and does not negate the afflitive function of punishment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 3 Cost.; Art. 27, 3rd paragraph, Cost.; The legislature may impose severe pecuniary penalties for mafia-related offenses without violating the constitutional principle of socialization, as the afflitive function of punishment remains intact and Article 27 primarily governs prison execution.

Parole chiave

Generato dall'IA
anti-mafia legislation asset forfeiture fines constitutional question rehabilitative function pecuniary penalty organized crime conditional suspension sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 Cost.
all'art. 3 Cost. Egli ritiene, tuttavia, di riproporla anche sotto il
Art. 27, 3rd paragraph, Cost.
profilo dell'art. 27, terzo comma, Cost., rilevando che,
Law No. 646 of 13 September 1982
Law No. 726 of 12 October 1982
Law No. 689 of 24 November 1981
art. 3 Cost
all'art. 3 Cost. Egli ritiene, tuttavia, di riproporla anche sotto il
art. 133- bis cod. pen
dell'art. 133- bis cod. pen., che consente al
art. 27 Cost
dell'art. 27 Cost. non riguardano il processo di cognizione e

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 281/1987
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge

13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di

prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27

dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n.57 e 31 maggio 1965,

n.575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della

mafia), come sostituito dalla legge 12 ottobre 1982, n.726

(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6

settembre 1982, n.629, recante misure urgenti per il coordinamento

della lotta contro la delinquenza mafiosa), di conversione del

decreto legge 6 settembre 1982, n.629 (Misure urgenti per il

coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa), promosso

con ordinanza emessa il 9 dicembre 1987 dal Pretore di Poggibonsi nel

procedimento penale a carico di Fioravanti Paolo ed altri, iscritta

al n. 65 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno

1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Con ordinanza 9 dicembre 1987, il Pretore di Poggibonsi sollevava

questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 l. 13 settembre

1982 n. 646 (come sostituito dall'art. 1 della l. 12 ottobre 1982

n.726), con riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.

Il giudice a quo è ben consapevole che questa Corte, con sent. 7

luglio 1987 n. 281, aveva già dichiarata non fondata questa stessa

questione, proposta da varie magistature di merito in riferimento

all'art. 3 Cost. Egli ritiene, tuttavia, di riproporla anche sotto il

profilo dell'art. 27, terzo comma, Cost., rilevando che,

nell'impugnata fattispecie, la pena da infliggere in concreto

verrebbe a dipendere esclusivamente dalla concreta gravità oggettiva

del fatto, e non anche dalle considerazioni concernenti la

personalità del reo. Essa svolgerebbe, perciò, un ruolo

diseducativo anziché - come dovrebbe per il disposto costituzionale

- risocializzante: e ciò sopratutto perché una pena così elevata,

in quanto commisurata al valore complessivo dell'appalto, impedisce

la concessione della sospensione condizionale e l'applicazione di

pene sostitutive.

E poiché tutto ciò sarebbe anche privo di razionalità, ne

resterebbe offeso, sotto questo profilo, anche il principio di cui

all'art.3 Cost.

2. - Si è costituita in giudizio l'Avvocatura Generale dello

Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri,

che ha chiesto la declaratoria d'infondatezza della sollevata

questione, richiamando l'introduzione nell'ordinamento (l. 24

novembre 1981 n. 689) dell'art. 133- bis cod. pen., che consente al

giudice di ridurre la pena pecuniaria fino ad un terzo, se lo

consigliano le condizioni economiche del reo. Per il resto, si è

riferita alla citata sentenza di questa Corte che, in tema di

adeguamento della pena alla personalità del reo, ha anche indicato

la possibilità di calibrare la pena detentiva.

1. - Il ragionamento del giudice a quo è suggestivo ma non è

fondato. Affermare che la pena da irrogare in concreto, limitatamente

alle ipotesi di elevato valore dell'appalto, sarebbe diseducativa

perché tale da non consentire la concessione della sospensione

condizionale e l'applicazione di sanzioni sostituitive, e perciò

impeditiva della commisurazione in relazione anche alla personalità

del reo, significa in sostanza pur sempre criticare l'eccessività

della pena pecuniaria comminata in astratto dalla norma.

Infatti, se il giudice non riesce a rendere operativi quei

benefici non dipende dall'impossibilità di tenere conto della

personalità dell'autore del reato - come sostiene l'ordinanza -,

perché nulla impedisce al giudicante di apportare tutte quelle

diminuzioni che la legge consente, in relazione alle circostanze che

concernono la personalità, ivi compresa quella di cui all'art.133

bis ricordata dall'Avvocatura, che pure riguarda la persona del

colpevole. Vero è, invece, che alla concessione dei citati benefici

il giudice non può giungere nei casi in cui, a causa dell'elevato

valore dell'appalto, la pena pecuniaria si presenta di particolare

gravità, in quanto si tratta di pena proporzionale. Questa, però,

non è situazione eccezionale e particolare alla fattispecie

impugnata, ma è effetto conseguente ad ogni reato che il

legislatore, avendolo ritenuto di particolare gravità, abbia punito

con sanzioni elevate. Sono, infatti, numerose le fattispecie che,

contemplando conseguenze sanzionatorie elevate, non consentono né

l'applicazione di sanzioni sostituitive né la concessione della

sospensione condizionale della pena, senza che, perciò solo,

quest'ultima dimetta la funzione risocializzante.

È, quindi, in definitiva, pur sempre all'astratta misura della

pena che la doglianza s'appunta, e sempre limitatamente alle ipotesi

di elevato valore dell'appalto, dato che per i casi di scarsa entità

gli effetti auspicati dal Pretore potrebbero rendersi possibili.

Il legislatore, però, comminando, oltre a quella detentiva, anche

una pena pecuniaria proporzionale, ha inteso proprio colpire il grave

illecito nel suo contenuto patrimoniale, in quanto è proprio

l'intento economico alla base di quella pericolosissima

organizzazione criminale che alligna e s'infiltra attorno agli

appalti degli enti pubblici: innescando spesso anche una perniciosa

catena di delitti dei pubblici ufficiali (corruzioni, abusi, falsi

etc...) e di altri delitti della stessa organizzazione criminosa

(estorsioni, violenze, intimidazioni, delitti contro la vita o

l'incolumità personale).

Non è, quindi, per nulla irrazionale che il legislatore abbia

avuto particolare riguardo a questo profilo del reato, che è quello

fondamentale ai fini della tutela che, mediante la fattispecie,

intendeva apprestare.

2. - Tutto questo s'è voluto chiarire per non lasciare senza

risposta le preoccupazioni espresse dall'ordinanza.

Va ricordato, però, che, fino a questo momento, per consolidata

giurisprudenza di questa Corte i principi di cui al terzo comma

dell'art. 27 Cost. non riguardano il processo di cognizione e

l'applicazione della pena da parte del giudice del dibattimento. La

Corte ha sempre ritenuto che quei principi si riferiscano, invece,

all'esecuzione della pena, come sarebbe dimostrato dalla menzione del

"trattamento" che è espressione tecnica della materia penitenziaria.

Inoltre, poi, non può essere esaltata la funzione risocializzante

fino al punto da mortificare, e pressocché vanificare,

l'imprescindibile funzione afflittiva che l'istituto deve pur

conservare.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 21 della l. 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in

materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale), così

come sostituito dall'art. 1 della l. 12 ottobre 1982 n. 726

(Conversione in legge con modificazioni del d.l. 6 settembre 1982 n.

629, recante misure urgenti per il coordinamento della lotta contro

la delinquenza mafiosa), sollevata dal Pretore di Poggibonsi con

ordinanza 9 settembre 1987 in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo

comma, Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 26 ottobre 1988.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 9 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI