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Ordinanza 1014/1988 ECLI:IT:COST:1988:1014 Generato dall'IA

Ordinanza 1014/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 1014/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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1987 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Pecis

Regesto Legislator

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Ordinanza 1014/1988 · Corte costituzionale: 1987 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Pecis

Parole chiave

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diritto alla rendita d'invalidità divieto di accettare decorazioni da uno Stato estero competenza in materia d'asilo incompetenza territoriale diritto di soggiorno degli stranieri indennità di dislocazione e di espatrio
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444, primo

comma, del codice di procedura civile, in relazione all'art. 442

dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 29 dicembre

1987 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Pecis

Francesco e I.N.P.S., iscritta al n. 120 del registro ordinanze 1988

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima

serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di costituzione di Pecis Francesco e dell'I.N.P.S.,

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Pretore di Torino, nel corso di un procedimento

promosso nel confronti dell'I.N.P.S. per l'accertamento del diritto

alla pensione d'invalidità - rilevato che l'attore risiedeva

all'estero all'atto della presentazione della domanda - ha sollevato,

con ordinanza emessa il 29 dicembre 1987, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 444, primo comma, del codice di procedura

civile, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e

25, primo comma, della Costituzione;

che, secondo il giudice a quo, la norma censurata, nello

stabilire un criterio inderogabile di competenza territoriale,

precluderebbe il rinvio alle regole generali in materia, con la

conseguente impossibilità per il giudice italiano di conoscere delle

controversie di cui all'art. 442 del codice di procedura civile,

introdotte da soggetti residenti all'estero;

che nel giudizio dinanzi alla Corte si sono costituite le parti

private concludendo per l'infondatezza l'attore e rimettendosi

l'I.N.P.S. alla decisione della Corte;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha chiesto la

declaratoria di manifesta infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte ha, in più occasioni, già

dichiarato la manifesta infondatezza della medesima questione

(ordinanze nn. 75, 337 e 907 del 1988) in quanto il sistema

processuale di cui agli artt. 413, 442 e 444 del codice di procedura

civile consente, nell'ipotesi d'inapplicabilità del foro speciale di

residenza dell'attore ed in virtù del richiamo all'art. 18 del

codice di procedura civile, d'individuare come giudice competente

quello del luogo in cui ha la residenza, domicilio, dimora o sede la

controparte;

che l'ordinanza non contiene profili nuovi rispetto a quelli

già esaminati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 444, primo comma, del codice di procedura

civile, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo

comma, e 25, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Torino

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI