Ordinanza 101/1988 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416 cod. proc. civ, art. 24 Cost; Ordinanza 101/1988 · Corte costituzionale: ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 416, primo
comma, cod. proc. civ., promosso con ordinanza emessa il 17 giugno
1983 dal Pretore di Siracusa, iscritta al n. 676 del registro
ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 18 dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Siracusa, con ordinanza emessa il 17
giugno 1983, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 416, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui
prevede, in violazione dell'art. 24, primo e secondo comma, Cost.,
che il convenuto, nelle controversie individuali di lavoro,
costituendosi, deve proporre, a pena di decadenza, le eventuali
domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito
non rilevabili di ufficio, senza far salva l'ipotesi del caso
fortuito o della forza maggiore che abbiano impedito alla parte di
costituirsi nei termini;
che l'ordinanza di rimessione è carente nella motivazione in
punto di rilevanza della questione;
che, invero, il giudice a quo, pur affermando la sussistenza
della rilevanza, omette poi di precisare se, in concreto, la parte
tardivamente costituita abbia effettivamente proposto a propria
difesa eccezioni rispetto alle quali opera la preclusione ex art. 416
cod. proc. civ.;
che, inoltre, poiché la censura non cade sulle norme
regolatrici della notificazione alla stregua delle quali vige il
principio di cognizione legale dell'atto, norme che lo stesso giudice
asserisce essere state osservate nella fattispecie, ai fini
dell'esame della rilevanza della questione sarebbe stato necessario
accertare se la concreta causa di mancanza di conoscenza effettiva
dell'avvenuta notificazione fosse, nella fattispecie stessa,
riconducibile ad un'ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito;
che, invece, tale accertamento è completamente omesso ed anzi
espressamente fatto salvo e rimesso al prosieguo da parte del giudice
a quo;
che, pertanto, l'esposta questione appare manifestamente
inammissibile;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 416, primo comma, cod. proc. civ.,
sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., dal Pretore di Siracusa
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI