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Ordinanza 1006/1988 ECLI:IT:COST:1988:1006 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses constitutional questions on tax laws as irrelevant or unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza 1006/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional questions regarding specific income tax articles manifestly inadmissible or unfounded. The Court ruled that the challenged provisions regulated severance pay taxation for I.R.P.E.F., whereas the lower court case concerned the restitution of wealth tax payments, rendering the constitutional issue irrelevant. Furthermore, the Court found the question on Article 83 unfounded due to lack of motivation and previously determined the other articles unconstitutional only in specific parts regarding pension deductions. Consequently, the Court dismissed the entire constitutional review without examining the merits of the underlying tax dispute.

Regesto Legislator

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Art. 135 Cost.; Art. 136 Cost.: The Constitutional Court declares a constitutional question manifestly inadmissible if it is irrelevant to the case at hand, and unfounded if it lacks motivation or has already been decided against the applicant in a prior judgment.

Parole chiave

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manifestly inadmissible irrelevant constitutional question unfounded constitutional question lack of motivation tax law constitutional review severance pay taxation wealth tax restitution aliquota d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 12 lett. e) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
Art. 46 secondo comma d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
Art. 83 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
che l'art. 83 del d.P.R. n. 597 del 1973 dispone che le imposte
Art. 89 ultimo comma d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645
Art. 140 ultimo comma d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645
Art. 3 Cost.
Art. 53 Cost.
Art. 76 Cost.
all'art. 76 Cost. - è stata già ritenuta non fondata da questa
art. 76 Cost
all'art. 76 Cost. - è stata già ritenuta non fondata da questa

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 400/1987
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, lett. e),

46, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ("Istituzione

e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"), in

relazione agli artt. 89 u.p. e 140 u.c. del T.U. 29 gennaio 1958, n.

645 ("Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte

dirette"), promosso con ordinanza emessa il 29 giugno 1987 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Treviso sul ricorso proposto

da Moscatelli Michele contro l'Intendenza di Finanza di Treviso,

iscritta al n. 50 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, 1ª serie speciale,

dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con ordinanza 25 maggio 1981 la Commissione

tributaria di primo grado di Treviso aveva sollevato questione di

legittimità costituzionale degli artt. 12, lett. e), 46, secondo

comma e 83 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e degli artt. 89,

ultimo comma e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645,

in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost.;

che questa Corte, a seguito dell'entrata in vigore della l. 26

settembre 1985, n. 482, con ordinanza 21 dicembre 1985, n. 367, aveva

restituito gli atti al giudice a quo per il riesame della rilevanza;

che con ordinanza 19 giugno 1987 (R.O. n. 50 del 1988) la

Commissione tributaria di primo grado di Treviso ha rimesso

nuovamente gli atti alla Corte costituzionale, affermando il

permanere della rilevanza della questione;

considerato che, viceversa, per quanto attiene agli artt. 12,

lett. e) e 46, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597,

la questione sollevata si palesa ictu oculi irrilevante, poiché tali

norme regolano la tassazione delle indennità di fine rapporto ai

fini dell'I.R.P.E.F., mentre il giudizio a quo ha ad oggetto la

restituzione di somme versate a titolo d'imposte di ricchezza mobile

e complementare;

che l'art. 83 del d.P.R. n. 597 del 1973 dispone che le imposte

soppresse dall'art. 82 (tra cui quelle di R.M. e complementare)

continuano ad applicarsi in relazione ai presupposti d'imposizione

verificatisi anteriormente all'1 gennaio 1974;

che la questione di legittimità costituzionale di tale articolo

è priva di motivazione;

che, per quanto attiene agli artt. 89 e 140 del d.P.R. 29

gennaio 1958, n. 645, il giudice a quo ha dedotto l'intassabilità

delle indennità di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S. ai fini delle

imposte di ricchezza mobile e complementare;

che tale questione - del tutto immotivata in riferimento

all'art. 76 Cost. - è stata già ritenuta non fondata da questa

Corte, in riferimento agli artt. 3, 53 e 38 Cost., con sentenza 19

novembre 1987, n. 400 (vedi punto 7 del "Considerato in diritto"),

con la quale "gli articoli 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del

d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645" sono stati invece dichiarati

costituzionalmente illegittimi "nella parte in cui non prevedevano

che dall'imponibile da assoggettare ad imposta andasse detratta anche

una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita

corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a

riposo tra il contributo del 2,50% posto a carico del pubblico

dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale

obbligatorio versato al Fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S.";

Visti gli artt. 23, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 12, lett. e), 46, secondo

comma, e 83 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ("Istituzione e

disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"),

sollevata con ordinanza 29 giugno 1987 (R.O. n. 50 del 1988) della

Commissione tributaria di primo grado di Treviso in riferimento agli

artt. 3, 53 e 76 Cost.;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 89, ultimo comma e 140,

ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 ("Approvazione del

testo unico delle leggi sulle imposte dirette"), sollevata con

l'ordinanza anzi detta in riferimento all'art. 76 Cost.;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

degli artt. 89, ultimo comma e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29

gennaio 1958, n. 645, sollevata con l'ordinanza anzi detta, in

riferimento agli artt. 3 e 53 Cost..

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 1988.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 ottobre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI