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Ordinanza 1004/1988 ECLI:IT:COST:1988:1004 Generato dall'IA

Ordinanza 1004/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 1004/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia

Regesto Legislator

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Ordinanza 1004/1988 · Corte costituzionale: nel giudizio promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia

Parole chiave

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vigilanza dell'autorità competente conti regionali competenza del pubblico ministero bulgaria. Regioni sopralluogo polizia regionale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia

notificato il 23 aprile 1982, depositato in Cancelleria il 28

successivo ed iscritto al n. 6 del registro ricorsi 1982, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito della lettera 26 febbraio

1982, n. 240266/LOR della Procura Generale della Corte dei Conti,

concernente il potere di esercitare un'azione di responsabilità nei

confronti degli amministratori comunali di Muggia e di delegare per

l'istruttoria relativa il Presidente della Giunta regionale;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore

Antonio Baldassarre;

Udito l'Avvocato Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia

Giulia;

Ritenuto che la Regione Friuli-Venezia Giulia ha proposto

conflitto di attribuzione contro un atto della Procura generale

presso la Corte dei conti, con il quale, sulla base di una denuncia

relativa al bilancio di previsione e di cassa dell'esercizio

finanziario 1981 del Comune di Muggia, si chiede alla ricorrente due

adempimenti consistenti, l'uno, nel fornire ogni notizia utile per

l'eventuale esercizio, nei confronti degli amministratori comunali di

Muggia, dell'azione di responsabilità rientrante nella giurisdizione

della Corte dei conti, e l'altro, nel disporre accertamenti diretti,

nel modo ritenuto più opportuno, per delega della Procura medesima,

ai sensi dell'art. 74 del r.d. 12 luglio 1934 n. 1214 (che prevede i

poteri istruttori del Pubblico Ministero della Corte dei conti nelle

istruttorie di sua competenza);

che il conflitto, proposto sia per violazione delle competenze

regionali in materia di disciplina dei controlli sugli enti locali e

di ordinamento dei Comuni (artt. 5, nn. 4 e 5, e 60 dello Statuto e

art. 11 d.P.R. 26 giugno 1965 n. 260), sia per manifesto contrasto

con il sistema prefigurato dagli articoli 10 e 45 dello Statuto

speciale, che disciplinano il regime delle funzioni amministrative

statali delegate alle regioni, si fonda esclusivamente sulla

affermata negazione del potere della Procura generale della Corte dei

conti di agire per l'accertamento di eventuali responsabilità di

soggetti diversi dai dipendenti statali, in sostituzione, in ipotesi,

del Comune presuntivamente danneggiato e della Regione, quale

autorità di vigilanza;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri non si è

costituito;

Considerato che la tesi su cui poggia il conflitto di attribuzione

proposto, volta a negare il potere della Procura generale presso la

Corte dei conti di accertare la responsabilità amministrativa di

amministratori pubblici non statali per una supposta impossibilità

di esercizio di tale potere nei confronti di soggetti diversi dai

dipendenti statali, è già stata considerata non fondata da questa

Corte, da ultimo, con la sentenza n. 421 del 1988;

che, poiché non sono stati dedotti in questa sede nuovi

argomenti che inducano questa Corte a conclusioni diverse da quanto

precedentemente affermato, è manifestamente spettante allo Stato, e

per esso alla Procura generale della Corte dei conti, il potere

contestato con il conflitto di attribuzione proposto;

Visto l'art. 27, quarto comma delle Norme integrative per i

giudizi davanti alla Corte;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che manifestamente spetta allo Stato, e per esso alla

Procura generale presso la Corte dei conti, promuovere l'azione di

responsabilità, ed esercitare, quindi, i relativi poteri istruttori

nei confronti degli amministratori comunali per l'accertamento di

eventuali danni connessi all'esercizio delle loro funzioni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 ottobre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI