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Ordinanza 100/1988 ECLI:IT:COST:1988:100 Generato dall'IA

Ordinanza 100/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 100/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina delle assunzioni

Regesto Legislator

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Ordinanza 100/1988 · Corte costituzionale: 482 (Disciplina delle assunzioni

Parole chiave

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prestazioni d'invalidità professionale soppressione di prestazioni d'invalidità beneficiario di una rendita d'invalidità capacità lavorativa adeguata copertura dell'assicurazione invalidità nozione di stato di invalidità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, quinto

comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina delle assunzioni

obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende

private), promosso con ordinanza emessa il 2 giugno 1980 dal

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, iscritta al n. 295 del

registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 246 dell'anno 1983;

Visti l'atto di costituzione della S.p.A. Texas Instruments

Semiconduttori Italia nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale Regionale Amministrativo del Lazio, con

ordinanza in data 2 giugno 1980, ha sollevato la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 2 aprile 1968 n.

482, nella parte in cui, prevedendo la decadenza dell'imprenditore

dal beneficio dell'esonero dall'assunzione di personale invalido

(concesso in considerazione della speciale natura dell'attività

aziendale) qualora non assuma in sostituzione di questo il

corrispondente numero di orfani e vedove, contrasta con gli artt. 4,

27, 35 e 41 Cost. in quanto viola, da un lato, il diritto degli

invalidi, obbligatoriamente avviati (dopo la suddetta decadenza)

presso un'azienda che svolga attività incompatibili con le loro

menomazioni, di vedersi assicurato un posto di lavoro confacente alle

loro attitudini; e dall'altro lato, il diritto degli imprenditori

alla libera organizzazione dell'attività aziendale;

che, alla stregua dei principi posti da questa Corte con la sent.

n. 346 del 1987, la questione, essendo stata sollevata dal giudice

amministrativo, va dichiarata manifestamente inammissibile in quanto,

secondo il costante orientamento giurisprudenziale espresso dalla

Corte di cassazione a Sezioni Unite, deve essere riconosciuta la

competenza del giudice ordinario in materia di provvedimenti di

avviamento al lavoro, essendo questa connessa ad interessi

preminentemente individuali, con natura e consistenza di diritti

soggettivi.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 13 della legge 2 aprile 1968 n. 482,

sollevata, in riferimento agli artt. 4, 27, 35 e 41 Cost., dal

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI