Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 92/1987 ECLI:IT:COST:1987:92 Generato dall'IA

Ordinanza 92/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 92/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

legge 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle pensioni del settore

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 3 Cost; Ordinanza 92/1987 · Corte costituzionale: legge 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle pensioni del settore

Parole chiave

Generato dall'IA
calcolo della rendita di vecchiaia rideterminazione degli alimenti trattamento economico, previdenza sociale compensazione della rendita d'invalidità disposizioni sulla pensione rendita scalare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 Cost
legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 12 della

legge 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle pensioni del settore

pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del

trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle

casse pensioni degli istituti di previdenza) promosso con ordinanza

emessa il 24 giugno 1980 dalla Corte dei Conti sul ricorso proposto

da Collaceto Ferdinando iscritta al n. 40 del registro ordinanze 1981

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 83

dell'anno 1981;

Visto l'atto di costituzione di Collaceto Ferdinando nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il giudice a quo ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli

artt. 8 e 12 della l. 29 aprile 1976, n. 177;

che nell'ordinanza di rimessione si deduce che essi contrastano

con il principio di uguaglianza, in quanto determinano il trattamento

di quiescenza spettante ai pensionati cessati dal servizio

anteriormente alla concessione dell'assegno perequativo pensionabile

e di altri assegni similari (istituiti con leggi 15 novembre 1973, n.

734; 27 ottobre 1973, n. 628; 30 luglio 1973, n. 477; 30 novembre

1973, n. 766; 16 novembre 1973, n. 728; 27 dicembre 1973, n. 851 e 16

febbraio 1974, n. 57), in misura meno favorevole di quella

riconosciuta ai pensionati che siano cessati dal servizio dopo

l'attribuzione di detti assegni;

che la parte privata, costituitasi, ha chiesto che questa Corte

sollevi pregiudizialmente dinanzi a sé questione

di legittimità costituzionale delle su dette leggi istitutive

dell'assegno perequativo e di altri assegni consimili - nella parte

in cui ne escludono la corresponsione a coloro che fossero già

pensionati - in relazione agli artt. 3, 36 e 38 Cost.;

Considerato che non sussistono le condizioni per sollevare tale

questione, mancando di quel carattere di pregiudizialità - rispetto

alla questione proposta dal giudice a quo - necessario a tal fine a

norma dell'art. 23 della

l. 11 marzo 1953, n. 87 (cfr. da ultimo Corte cost. 14 gennaio 1986,

n. 1);

Considerato altresì che questa Corte, con sentenza 15 dicembre

1980, n. 156 ha già ritenuto non fondata questione analoga a quella

sollevata dal giudice a quo, in quanto la normativa impugnata non è

arbitraria, ma è espressione di quella discrezionalità legislativa

nella materia più volte ribadita (anche successivamente a tale

decisione) da questa Corte (da ultimo sentenza 17 dicembre 1985, n.

349);

che non sono stati addotti motivi che possano condurre ad una

diversa decisione, in riferimento alle norme denunciate;

Visti gli artt. 26, terzo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e

9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 8 e 12 l. 29 aprile 1976, n. 177

(Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle

retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del

personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti

di previdenza), sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe in

riferimento all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: PESCATORE

Depositato in cancelleria il 31 marzo 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE