Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 91/1987 ECLI:IT:COST:1987:91 Generato dall'IA

Ordinanza 91/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 91/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 91/1987 · Corte costituzionale: comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina

Parole chiave

Generato dall'IA
ripresa dell'imposta sul valore aggiunto sottrazione dell'iva differimento dell'imposizione ricupero d'imposta sospensione della riscossione fiscale contenzioso tributario
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, primo

comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina

del contenzioso tributario), nel testo sostituito dal d.P.R. 3

novembre 1981, n. 739 (recte: art. 7 d.P.R. n. 739 del 1981) promosso

con l'ordinanza emessa il 2 luglio 1986 dalla Commissione Tributaria

di primo grado di Alessandria sui ricorsi riuniti proposti dalla

S.p.A. Itinera contro Ufficio I.V.A. di Alessandria, iscritta al n.

658 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 55, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Commissione Tributaria di primo grado di

Alessandria dubita della legittimità costituzionale dell'art. 16,

primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (nel testo sostituito

dall'art. 7 del d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739) in riferimento agli

artt. 3, 24 e 113 Cost., in quanto indica in modo tassativo gli atti

impugnabili davanti alle commissioni tributarie, escludendone

l'avviso di ripetizione di indebito, sebbene questo possa presentare,

come nella specie, caratteri (fissazione di un termine perentorio per

l'adempimento e prevista emanazione di provvedimenti amministrativi

di imposizione, per il caso di difetto di ottemperanza) che lo

rendono assimilabile a quelli espressamente dichiarati impugnabili;

che questa Corte con la sentenza n. 313 del 1985 giudicando

infondata analoga questione, ha formulato il principio per cui

l'espressione "avviso di accertamento", contenuta nella norma

impugnata, non è da intendersi in senso letterale, bensì come

riferibile a qualsiasi atto avente efficacia nei confronti del

soggetto passivo del tributo, conclusivo di un procedimento o di un

sub-procedimento di accertamento, sicché sono impugnabili tutti i

provvedimenti, comunque denominati, che accertino o dichiarino, in

tutto o in parte l'obbligazione tributaria ovvero un elemento di

essa;

che, alla stregua di tale principio, non è contestabile

l'impugnabilità anche dell'atto cui si riferisce il giudizio

a quo, posto che la contestazione, per il tramite di esso,

dell'inesistenza delle operazioni dedotte a giustificazione delle

detrazioni operate in sede di dichiarazione I.V.A. e della

conseguente illegittimità delle detrazioni stesse costituisce tipico

esercizio dell'attività di accertamento e valutazione tecnica (di

presupposti e condizioni stabilite dalla legge tributaria), influente

sulla definizione del debito di imposta;

che, in tali sensi, la questione è da ritenere manifestamente

infondata;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata, nei sensi di cui in motivazione,

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, primo

comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, nel testo sostituito

dall'art. 7 del d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., dalla Commissione

Tributaria di primo grado di Alessandria con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: GRECO

Depositato in cancelleria il 31 marzo 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE