Ordinanza 83/1987 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAnei giudizi di legittimità costituzionale dell'art.77 della legge 24
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 3 della Costituzione; Ordinanza 83/1987 · Corte costituzionale: nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art.77 della legge 24
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art.77 della legge 24
novembre 1981 (modifiche al sistema penale), promossi con ordinanze
emesse il 13 giugno 1986 dalla Corte di Cassazione (n.2 ord.), il 7
aprile 1986 dal pretore di Terni (n.5 ord.), iscritte ai nn.557, 558,
565, 566, 567, 568 e 569 del registro ordinanze 1986 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 47, 48 e 49 della prima
s.s. dell'anno 1986;
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che la Corte di Cassazione ed il Pretore di Terni con le
ordinanze in epigrafe hanno sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art.77 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
nella parte in cui non ammette a sanzione sostitutiva i reati puniti
con pena pecuniaria congiunta a detentiva, in riferimento all'art. 3
della Costituzione;
Considerato che il Pretore di Terni ha omesso di esporre i fatti
dei procedimenti penali in cui la questione è sorta, sicché,
risultandone incontrollabile la rilevanza, la stessa è
manifestamente inammissibile;
che peraltro parimenti manifestamente inammissibile è la
questione sollevata dalla Corte di Cassazione, in quanto già
dichiarata inammissibile con sent. n.350 del 1985, antecedente al
deposito delle ordinanze di rimessione;
Visti gli art.li 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
nella parte in cui non ammette a sanzione sostitutiva i reati puniti
con pena detentiva congiunta a pecuniaria, sollevata dalle ordinanze
in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 27 marzo 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE