Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 83/1987 ECLI:IT:COST:1987:83 Generato dall'IA

Ordinanza 83/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 83/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art.77 della legge 24

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 3 della Costituzione; Ordinanza 83/1987 · Corte costituzionale: nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art.77 della legge 24

Parole chiave

Generato dall'IA
sanzione sostitutiva uguaglianza nell'illegalità adeguamento della pena individualizzazione della commisurazione penale formazione di una pena complessiva proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 della Costituzione
in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art.77 della legge 24

novembre 1981 (modifiche al sistema penale), promossi con ordinanze

emesse il 13 giugno 1986 dalla Corte di Cassazione (n.2 ord.), il 7

aprile 1986 dal pretore di Terni (n.5 ord.), iscritte ai nn.557, 558,

565, 566, 567, 568 e 569 del registro ordinanze 1986 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 47, 48 e 49 della prima

s.s. dell'anno 1986;

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che la Corte di Cassazione ed il Pretore di Terni con le

ordinanze in epigrafe hanno sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art.77 della legge 24 novembre 1981, n. 689,

nella parte in cui non ammette a sanzione sostitutiva i reati puniti

con pena pecuniaria congiunta a detentiva, in riferimento all'art. 3

della Costituzione;

Considerato che il Pretore di Terni ha omesso di esporre i fatti

dei procedimenti penali in cui la questione è sorta, sicché,

risultandone incontrollabile la rilevanza, la stessa è

manifestamente inammissibile;

che peraltro parimenti manifestamente inammissibile è la

questione sollevata dalla Corte di Cassazione, in quanto già

dichiarata inammissibile con sent. n.350 del 1985, antecedente al

deposito delle ordinanze di rimessione;

Visti gli art.li 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle

norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689,

nella parte in cui non ammette a sanzione sostitutiva i reati puniti

con pena detentiva congiunta a pecuniaria, sollevata dalle ordinanze

in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 27 marzo 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE